LEuropa
informatica e lItalia:
Problemi
e prospettive
Cagliari
21-22 marzo 1997
Convegno
Internazionale
LA
TUTELA DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE NEL CONTESTO PANEUROPEO
INTRODUZIONE
Nel corso dell'ultimo
secolo, come fa osservare il Frosini, la cultura giuridica delle società
occidentali ha elaborato un nuovo diritto soggettivo, riferito al soggetto
umano in quanto collocato in una trama di relazioni sociali con gli
altri soggetti, che è stato chiamato "diritto alla riservatezza",
s'intende alla riservatezza della propria vita privata, cioè alla tutela
dellintimità personale.
La generale tendenza a
disporre per gli scopi più vari amministrativi, professionali, commerciali,
ecc. - di archivi informatizzati che contengono una notevole quantità
di dati, il cui trattamento in tempo reale consente una crescita delle
capacita conoscitive e delle possibilità di intervento nel settore considerato,
viene bilanciata, per così dire, dalla consapevolezza che questo accrescimento
deve avvenire, per non risultare pericoloso, in modo ordinato e secondo
regole predefinite.
A partire dagli anni sessanta
gli Stati piu industrializzati, dove l'applicazione dei nuovi strumenti
informatici alla vita sociale, culturale, economica del paese cominciava
a far sentire la sua influenza, si sono misurati con l'idea di proteggere
i singoli individui esposti nella loro sfera piu intima e profonda a
trattamenti di vario genere. Le persone si trovavano, quindi, ad essere
sia soggetti attivi - in quanto utilizzatori di banche dati - sia soggetti
passivi (essendo i loro stessi dati personali inseriti ed elaborati
dagli archivi informatizzati).
Si è, pertanto, fatta
strada l'esigenza di proteggere la persona durante questo processo e
ciascun Paese ha adottato nel tempo le disposizioni legislative e le
procedure che riteneva più opportune a perseguire lo scopo anzidetto,
compatibilmente con il proprio sistema giuridico, sociale, culturale
e tenendo conto degli interessi preminenti, sia pubblici che privati.
E poiché, le potenzialità
dannose non esplicavano i loro effetti solamente sul territorio di ciascuno
Stato, in quanto in una moderna società industriale gli scambi di informazioni
e le interrelazioni sono continue e funzionali alla crescita stessa,
si è fatta strada la consapevolezza che non fosse più sufficiente una
disciplina nazionale del fenomeno, ma che andasse favorita e stimolata
la definizione di un quadro legale generale a livello europeo, dettando
una sorta di disciplina comune, cui rapportare l'azione dei singoli
Stati.
Negli anni '70 questo
tentativo ha impegnat.o varie organizzazioni internazionali "regionali",
fra cui il Consiglio d'Europa e la Comunita Europea. Ma solo nel 1981
si perverrà alla firma della Convenzione europea sulla protezione delle
persone riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere persona1e,
elaborata del Consiglio d'Europa (Convenzione n. 108 del 28 gennaio
1981), cui successivamente si sono aggiunte Raccomandazioni settoriali,
come ad esempio la Racc. (87) 15 sull'utilizzazione dei dati a fini
di polizia.
La Convenzione 108 affermava
alcuni principi chiave, corrispondenti all'idea generale dell'esistenza
di un diritto all'informazione da parte dell'individuo cioè del suo
diritto di effettuare un controllo sull'uso dei propri dati personali
inseriti in un archivio elettronico.
La Convenzione lasciava
poi agli Stati la scelta di come introdurre i principi nei propri ordinamenti.
Per migliorare ed armonizzare
l'approccio dei Paesi membri sull'argomento, la Cornmissione europea,
sul finire del 1990, ha presentato un "pacchetto" di proposte,
tra cui spicca la proposta di Direttiva sulla tutela delle persone fisiche
riguardo al trattamento dei dati personali. L'iniziativa nasce quindi
per rendere piu incisivi ed omogenei nellapplicazione i principi
già contenuti nella Convenzione.
Analoga tendenza a partire
dalla Convenzione di Strasburgo per definire un ambito di collaborazione
più stretto si è riscontrato anche, in particolare, tra i Paesi aderenti
allAccordo di Schengen, relativo alla soppressione graduale dei
controlli alle frontiere comuni.
Nella Convenzione di applicazione,
firmata nel luglio 1990 si prevede listituzione del Sistema Informativo
Schengen (S.I.S.), considerato lo strumento fondamentale per assicurare
il perseguimento delle finalità dellAccordo stesso.
Il S.I.S., nelle intenzioni
dei contraenti costituisce una "misura compensativa" alla
caduta dei controlli, doganali e di polizia, ed un imprescindibile strumento
per garantire la cooperazione giudiziaria e di polizia, anche transfrontaliera.
Nella Convenzione, il
Capitolo secondo è dedicato alla gestione ed utilizzazione del sistema,
mentre il successivo Capitolo terzo detta regole specifiche in materia
di protezione dei dati personali e di sicurezza dei dati. Nel definire
i principi che sovraintendono alla raccolta ed al trattamento dei dati,
anche qui, gli Stati contraenti fanno riferimento alla Convenzione del
Consiglio d'Europa cui si aggiunge, come anticipato, per la sua specificità,
la Raccomandazione (87) 15 sui dati della polizia.
LA
NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI.
Nellambito delle
Comunità europee. la Commissione si occupò del problema di adottare
provvedimenti comuni per proteggere i cittadini a partire dal 1973 e
nel 1974 il Parlamento europeo emanò una Risoluzione in cui veniva incaricata
la Commissione di preparare al più presto una direttiva sul tema "informatica
e libertà".
Occorsero, invece diversi
anni di studi riunioni per raggiungere un accordo tra l vari Stati membri
cosi che la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
"relativa alla tutela delle persone fisiche con riguuardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati"
porta la data del 24 ottobre 195. La suddelta Direttiva detta i principi
guida ai quali qli Stati membri dovranno adeguarsi con le rispettive
legislazioni. entro il 1998, per giungere allo stesso livello di tutela
in tutta la Comunità, così da permettere la libera circolazione delle
informazioni all'interno dellUnione.
Va sottolineato che le
disposizioni della Direttiva non si applicano ai trattamenti di dati
aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello
Stato e le attivita dello Stato in materia di diritto penale.
La Direttiva prevede che
la raccolta delle informazioni avvenga in maniera trasparente in modo
da impedire abusi, e si prevede che i dati raccolti non possano essere
utilizzati per finalità diverse da quelle fissate al momento della creazione
della banca dati. Ai cittadini dovrà essere garantito laccesso
ai dati che li riguardino il diritto di ottenere la rettifica delle
informazioni errate e di rifiutare, in alcuni casi, lutilizzo
delle notizie a carattere personale.
Nel caso di "dati
sensibili", (cioè quelli che riguardano particolarmente la sfera
personale come quelli attinenti alla salute, alla vita sessuale, alle
opinioni politico-religiose, allorigine etnica o razziale), la
Direttiva prevede che la loro elaborazione possa avvenire solo con lesplicito
consenso del cittadino.
Possono fare eccezione
casi in cui sopravvenga un importante interesse di natura generale (ad
esempio nel campo della ricerca medica e scientifica) ed allora dovranno
essere trovate forme alternative di salvaguardia. Anche per le informazioni
utilizzate a scopi giornalistici, artistici o letterari, la Direttiva
chiede agli Stati membri di assicurare adeguate deroghe ai criteri di
protezione della "privacy".
Ad ogni Stato membro viene
lasciato un margine di discrezionalità per lapplicazione della
Direttiva, così potrebbero rimanere delle differenze di legislazione
tra un Paese e laltro: in tal caso la Direttiva stabilisce che
si applicherà la legge dello Stato in cui risiede il soggetto, che elabora
i dati.
Sempre in ambito comunitario,
norme specifiche sulla protezione dei dati di carattere personale sono
state inserite nelle due Convenzioni firmate a Bruxelles il 26 luglio
1995 relative, rispettivamente, allistituzione di un Ufficio europeo
di polizia (Europol) e di un Sistema informativo doganale (Sid), così
come nel Progetto di Convenzione per il Sistema informativo europeo
(Sie), che è stato mutato sulle norme concernenti il Sistema dInformazione
Schengen (Sis) della Convenzione di Applicazione dellAccordo di
Schengen sullabolizione dei controlli alle frontiere interne (firmata
nel 1990 da Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo ed
a cui hanno aderito in seguito anche Italia, Spagna, Portogallo, Grecia
ed Austria e negli ultimi tempi i Paesi Nordici: Finlandia, Svezia,
Norvegia e Islanda).
In particolare sono stati
regolamentati i seguenti aspetti: diritto di accesso "indiretto"
al sistema informatico per le persone interessate attraverso lorgano
di controllo nazionale preposto alla protezione dei dati (nelle Convenzioni
sono previsti, comunque, determinati motivi di rifiuto dellinformazione);
diritto di ricorso giurisdizionale per i cittadini; istituzione di unAutorità
comune di controllo; disposizioni sullutilizzazione, la rettifica
e la cancellazione dei dati, nonché sulla responsabilità in caso di
comunicazione di dati erronei. In effetti ognuna delle predette Convenzioni
prevede che ciascuno Stato membro deve adottare, al più tardi al momento
dellentrata in vigore della Convenzione stessa, le disposizioni
necessarie per assicurare un livello di protezione dei dati, almeno
equivalente a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio
dEuropa del 28 gennaio 1981 e della Raccomandazione n.R. (87)
15.
Pertanto, lesistenza
di leggi nazionali sulla protezione dei dati è condizione indispensabile
per consentire il flusso internazionale dei dati da uno Stato allaltro.
La Convenzione del Consiglio dEuropa labbiamo già passata
in rassegna. Per quanto concerne la Raccomandazione n.R. (87) 15 del
Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa del 17 settembre 1987,
essa regola luso dei dati di carattere personale nel settore specifico
della polizia. Ovviamente, essendo una raccomandazione, gli Stati sono
liberi di conformarsi o meno ai suoi principi.
Si segnala, comunque,
che il suo principio 6.4 consente restrizioni al diritto di accesso,
rettifica o cancellazione qualora ciò sia indispensabile allesercizio
di una funzione legittima da parte della polizia, o sia altrimenti necessario
alla protezione della persona interessata e dei diritti e della libertà
altrui.
Il rispetto dei diritti
fondamentali è richiamato anche negli articoli F. 2 e K. 2 del Trattato
di Maastricht sullUnione europea. In particolare nel Titolo Vi
"Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni" lart. K. 2, paragrafo 1, stabilisce
che "i settori contemplati dallart. K. 1 (fra cui figurano,
tra laltro, i controlli alle frontiere esterne, la lotta contro
limmigrazione clandestina e la cooperazione di polizia) vengono
trattati nel rispetto della Convenzione europea sui diritti delluomo...".
LE
LEGGI DEGLI ALTRI STATI SULLA PROTEZIONE DEI DATI E LA CONVENZIONE N.
108 DEL CONSIGLIO DEUROPA.
Con il moltiplicarsi dei
computers e delle banche dati, in Europa la prima legge a tutela dei
cittadini - contenente il diritto alla riservatezza, il controllo sui
dati ed un magistrato per la protezione dei dati - fu emanata nel 1970
da un Land della Germania Federale.
La prima legislazione
nazionale generale in materia di protezione dei dati fu poi quella svedese
del 1973; quindi possiamo ricordare il Privacy Act degli U. S. A. nel
1974, alcune disposizioni della Costituzione portoghese nel 1977, di
quella spagnola nel 1978 ed a seguire le leggi della Nuova Zelanda,
del Canada, della Francia, della Danimarca, della Norvegia, dellAustria
e del Lussemburgo.
Nel 1971, nellambito
del Consiglio dEuropa, fu creato un Comitato sulla protezione
della vita privata dellindividuo di fronte alle banche automazione
dei dati, che predispose due Risoluzioni del Comitato dei Ministri nella
materia, rispettivamente nel 1973 e 1974, e poi si dedicò al progetto
di Convenzione che fu adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre
del 1980. Tale Convenzione di Strasburgo n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale,
aperta alla firma degli Stati il 28 gennaio 1981, costituisce a tuttoggi
il testo fondamentale sulla materia.
LItalia, pur avendo
firmato la predetta Convenzione ed avendo emanato la relativa legge
di ratifica (legge 21 febbraio 1989, n.98), non aveva potuto finora
depositare lo strumento di ratifica (e quindi la Convenzione non era
entrata in vigore), in quanto mancava una normativa nazionale di esecuzione
dei principi della Convenzione; questa normativa è oggi contenuta nel
disegno di legge approvato dal Parlamento nel dicembre 1996, dopo un
iter durato numerose legislature. Pertanto, tra i Paesi comunitari,
adesso solo la Grecia non ha ancora una legge specifica sulla tutela
dei dati personali.
Il campo di applicazione
della Convenzione n. 108 abbraccia tutte le operazioni di elaborazione
automatizzata di dati a carattere personale nei settori pubblico e privato.
La suddetta Convenzione impone alle singole Parti contraenti di adottare
nei rispettivi ordinamenti interni uno standar minimo di misure a tutela
dei soggetti interessati, in modo da assicurare che il trasferimento
dei dati elaborati al di là delle frontiere nazionali non si risolva
in un pregiudizio per detti soggetti, quindi condiziona la trasmissione
dei dati da un Paese allaltro allequivalenza della protezione
dei dati nei due Stati.
Tali misure devono conformarsi
ai seguenti principi: i dati vanno ottenuti ed elaborati in modo lecito
e corretto e registrati ed impiegati per scopi determinati e legittimi:
essi, inoltre, devono essere esatti e conservati per una durata non
superiore a quella necessaria per il raggiungimento della finalità perseguita;
i dati vanno protetti contro la distruzione, laccesso e la diffusione
non autorizzata; i dati personali indicanti lorigine razziale,
le opinioni politiche, i credi religiosi e quelli relativi alle condanne
penali, allo stato di salute o alla vita sessuale non possono essere
elaborati automaticamente se non con ladozione di speciali garanzie.
Ogni persona deve poter
essere informata dellesistenza di una banca dati, dei fini della
stessa, dellidentità e residenza del suo responsabile; deve avere
la possibilità di sapere se in tale Casellario siano registrati dati
ad essa relativi, di conoscerne il contenuto e di ottenere la rettifica
o la cancellazione ove siano stati elaborati in violazione delle norme
della Convenzione; deve, infine, disporre della facoltà di ricorso.
Deroghe al diritto allinformazione
dellinteressato sono consentite solo in pochi casi predeterminati
dallart. 9 della Convenzione stessa, in particolare quando ricorrano
ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica
ed alla repressione dei reati. Giova sottolineare che la Convenzione
n. 108 consente ad ogni Stato di dichiarare che non la applicherà ad
alcune categorie di banche dati ed il Governo italiano, al momento della
firma, si è avvalso di tale clausola, escludendo il Centro Elaborazione
Dati delle Forze di Polizia.
LEGGE
31 DICEMBRE 1996, N. 675 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A questo punto rimane
da vedere che cosa cambierà in Italia con larrivo della nuova
normativa.
Le finalità affermate
dalla legge sono quelle di garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone fisiche e giuridiche e degli enti non riconosciuti,
con particolare riferimento alla riservatezza ed allidentità personale.
Sullargomento è
stata sentita lopinione del professor Alessandro Pace, ordinario
di diritto costituzionale allUniversità degli Studi di Roma La
Sapienza: lo stesso fra laltro ha detto: "il discorso è molto
vasto e mi rendo conto che è banale rispondere riaffermando il precetto
del rispetto del singolo: ma in realtà è necessario diffondere una cultura
del rispetto, anche perché la nostra Costituzione è carente in materia
di "privacy", basti pensare che gli unici articoli che toccano
largomento sono il 13, il 14 ed il 15 (che tutelano rispettivamente
la libertà personale, il domicilio, la libertà e la segretezza della
corrispondenza), dai quali è arduo desumere una disciplina sul trattamento
dei dati personali.
Le banche dati possono
perfettamente sussistere ed operare; ciò che conta è che lelemento
personale non venga diffuso a fini commerciali e decontestualizzati.
Infatti, il diritto alla
riservatezza è anzitutto diritto allidentità personale, ad essere
se stessi; laddove vi sia una proiezione pubblica - non autorizzata
- della propria immagine o del dato riguardante la propria persona,
vi può essere lesione dellonore o della dignità del soggetto.
É per questo che il sequestro e linibizione dellutilizzo
delle informazioni non sono sufficienti, ma si devono prevedere anche
sanzioni civili che risarciscano il danno. Il tutto va bilanciato con
la tutela del diritto di manifestazione del pensiero, che si specifica,
però, nel divieto di diffondere ciò che è soggettivamente falso.
Quindi, sono daccordo
sulle banche dati, posso essere daccordo sulla diffusione degli
elementi che riguardano il soggetto, purché vi sia rispetto della libertà
e della dignità della persona".
A livello internazionale,
lapprovazione da parte del Parlamento italiano della Legge sulla
protezione dei dati ha rimosso, comunque, lostacolo principale
per la piena partecipazione del nostro Paese allAccordo di Schengen
per la Libera Circolazione delle Persone ed il Superamento delle frontiere
interne.
Nel 1997 lItalia
entrerà nel Sistema di Schengen, entro e non oltre il mese di ottobre.
É questa limportante decisione scaturita dalla riunione del Comitato
Esecutivo Ministeriale Schengen svoltasi la mattina del 19 dicembre
1996 a Lussemburgo (lapprovazione della Legge, da parte del Parlamento
Italiano, era del 18 dicembre 1996).
"Senza questa Legge
- spiega il dottor Buttarelli, dellUfficio legislativo del Ministero
di Grazia e Giustizia in una intervista - non ci sono state finora il
Italia vere e proprie regole per capire fino a che punto si potessero
raccogliere informazioni su altre persone, e quali fossero i mezzi a
disposizione dellinteressato per opporsi nel caso le informazioni
si rivelassero erronee o raccolte in modo illecito. Con la Legge è istituito
il principio della trasparenza: chi intende creare una banca dati dovrà
darne comunicazione ad un "Garante" per la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati. Il Garante istituirà un registro,
di pubblico accesso, attraverso cui i cittadini potranno capire chi
sta trattando i loro dati e per quale motivazione, con la facoltà di
chiederne anche la modifica o la cancellazione". Non solo: per
raccogliere i dati sarà necessario anche informare gli interessati ed
ottenere il loro consenso (alcune deroghe, più o meno ampie a seconda
dei casi, sono ammesse - oltre che per il Centro Elaborazione Dati del
Dipartimento della P.S., per i Servizi Segreti, per il Casellario Giudiziale
ed altri soggetti pubblici per finalità di difesa e di sicurezza dello
Stato, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. Solo per
alcune categorie di operatori, come i medici, i giornalisti e chi svolge
investigazioni difensive); e nel caso di "dati sensibili"
- relativi cioè alle convinzioni religiose o politiche, alla razza,
alla salute, al sesso e così via - il Garante dovrà concedere unapposita
autorizzazione. "In questo modo - precisa il dottor Buttarelli
- non sarà più necessario avviare controversie dinanzi ad un Giudice
per opporsi a dati raccolti con malizia o non aggiornati, e sarà possibile
correggerli a priori, prima che il danno venga arrecato. Questa nuova
trasparenza permetterà di tutelare quel diritto allidentità personale
riconosciuto recentemente anche in una sentenza della Corte Costituzionale.
Il diritto, cioè, ad essere se stessi, ad essere correttamente rappresentati
dagli altri. La Legge offre, in questo modo, anche una garanzia - sia
pur elastica - di "diritto alloblio": in poche parole,
"il diritto a che limmagine che viene diffusa della persona
corrisponda al presente. Alla sua identità attuale, evitando che, ad
esempio, vengano rivangati episodi armai appartenenti al passato".
Altro punto rilevante della normativa è quello che garantisce il diritto
ad essere valutati non solo dalle "macchine": ad esempio,
non si potrà più essere assunti o avere avanzamenti di carriera soltanto
in base ad elaborazioni computerizzate".
In effetti, di questa
Legge, che ha avuto un "iter" faticosissimo, la prima bozza
risale al 1992.
Dall"altra
parte della barricata", infatti, ci sono esigenze assai forti:
dal diritto di cronaca e di libertà di stampa alla tutela dellordine
pubblico e della sicurezza dello Stato, dallinteresse medico-scientifico
a quello statistico, fino al diritto dimpresa ed alle esigenze
di "marketing". "Sia chiaro - prosegue il dottor Buttarelli
- la Legge non impedirà che ad esempio le informazioni raccolte su di
noi con le carte di credito - che rispondono in origine allesigenza
di disegnare il profilo del consumatore in modo da individuare comportamenti
anomali e dunque possibili frodi - vengano "girate" ad altre
società, magari per linvio di materiale pubblicitario. Comunque
i cittadini interessati ne dovranno essere informati e sarà necessario
il loro consenso al momento della conclusione del contratto. Certamente,
i primi passi nella realtà di tutti i giorni di questa Legge non saranno
facili: si tratta di una normativa complessa e che coinvolge tantissime
categorie ed ordinamenti. Ma proprio per questo sono state predisposte
delle norme transitorie tali da rendere il suo impatto più morbido:
poi verranno i "decreti delegati"(1), che saranno dedicati
a settori specifici e di grande delicatezza, quali la telefonia, la
prevenzione dei crimini informatici, la disciplina dellaccesso
anonimo in rete. Del resto in Italia la normativa in questo settore
non poteva più aspettare: lesperienza degli altri Paesi europei
ci può aiutare ad affrontarla meglio. "Sto pensando, ad esempio,
alle iniziative messe in campo dagli altri Garanti per dare "pubblicità"
alle rispettive leggi sulla "privacy": "depliant"
illustrativi che utilizzano un linguaggio molto semplice, istruzione
in rete 24 ore su 24, persino dischetti dove sono già predisposti i
modelli di notificazione. É poi realistico immaginare che la Legge possa
subire qualche modifica "sul campo": basti pensare che, ad
esempio, in Austria, dove il primo testo risale al 1978, ci sono state
correzioni pressoché una volta lanno".
(1) - Legge 31 dicembre 1996, n. 676:
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.