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DOCUMENTAZIONE
ABBANDONO DELL'INFORMATICA PARALLELA
PASSAGGIO ALLA TELEAMMINISTRAZIONE
INDICE
SCHEDE DIVULGATIVE
Aggiornate
al 1 settembre 2005
LA
NOVITÀ IN BREVE
Fino a gran parte del
secolo scorso lAmministrazione pubblica operava con documenti
cartacei manoscritti; il solo passaggio alla macchina da scrivere
non fu esente da problemi giuridici relativi alla validità dei documenti
non più manoscritti.
Per oltre 70 anni (fine
secolo scorso - 1950) nessuna importante innovazione tecnologica fu
adottata per migliorare lefficienza dellattività amministrativa.
Negli anni 50 furono utilizzate in taluni settori le schede
perforate, per la selezione automatica di documenti.
A partire dagli anni
60 furono introdotti gli elaboratori elettronici, la cui
evoluzione tecnologica è a tutti nota (dimensioni, costo, velocità,
memorie di massa). Solo gradualmente si scoprì limportanza che
aveva mettere in rete gli elaboratori, ai fini dellefficienza
nella loro utilizzazione.
Si trattava e si tratta
della informatica amministrativa, legata al concetto ed alla stessa
etimologia francese "information automatique". Oltre alla
mera informazione linformatica amministrativa può produrre elaborazioni
automatiche e bozze di atti che vengono poi stampati e firmati dal funzionario
competente.
Questa informatica amministrativa
tradizionale presenta il grosso handicap di essere una attività meramente
fiancheggiatrice della ordinaria ed immutata attività cartacea,
rispetto alla quale costituisce spesso una duplicazione. Con
espressione critica è definita "informatica parallela".
Lidea di abolire
questa duplicazione risale al 1978 (Duni, in Convegno Cassazione ed
in Rivista amministrativa Rep. italiana) ed è stata sviluppata nel 1991
con un progetto denominato "teleamministrazione", basato
su 10 capisaldi (vedi scheda n. 4), miranti a realizzare una gestione
telematica del procedimento, possibile attraverso la validità
giuridica degli atti in forma elettronica. La fase cartacea delle
procedure scompare e diventa puramente eventuale, là dove si volessero
copie di quanto è in originale nella forma elettronica.
La gestione telematica
del procedimento velocizza lattività amministrativa in
misura elevatissima per un concorso di fattori (vedi: voce enciclopedia
"Teleamministrazione"); rende effettiva la trasparenza,
poiché una procedura che nasce e "vive" in un sistema di elaboratori
in rete è sempre disponibile non solo per il lavoro amministrativo,
ma anche per linformazione; responsabilizza loperatore
di ogni singola, anche minima, fase del procedimento: costui è sempre
individuabile dal sistema, che segna data ed ora di ogni passaggio ed
operazione, evidenziando i punti di inerzia.
Le idee innovative sono
state recepite nel nostro sistema normativo: riconoscimento del valore
giuridico della forma elettronica; sistema di teleamministrazione nei
mandati di pagamento (cfr. scheda n. 3).
CRONOLOGIA
1978
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Ideazione dei concetti
di: Atto in forma elettronica; firma elettronica;
amministrazione telematica (G. Duni in atti convegno
Cassazione e Rivista Amministrativa Rep. Italiana)
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1991
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Ideazione di un progetto organico
denominato Teleamministrazione. (Atti Convegno Cassazione
- Univ. Sapienza)
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1991
in poi
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Ulteriori approfondimenti e pubblicazioni,
tra le quali la voce "Teleamministrazione" dellenciclopedia
giuridica Treccani. Articolo sullo sportello unico telematico.
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1993
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Istituzione dellAutorità
per linformatica nella pubblica amministrazione (AIPA)
e - nello stesso decreto legislativo - riconoscimento del valore
giuridico dellatto in forma elettronica (D.
Legisl. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3).
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1994
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Introduzione per le amministrazioni
statali dei principi fondamentali della teleamministrazione
nelle procedure di emissione dei mandati di pagamento e di controllo
telematico da parte della Corte dei Conti (D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, che modifica il regolamento di contabilità
R.D. 23 maggio 1924, n. 827). Operativo dal 1999.
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1997
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Si ribadisce con terminologia
più precisa la validità giuridica degli atti (pubblici e provati)
in forma elettronica: L.
15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2
Si prevede un regolamento per
la determinazione delle regole di garanzia (ossia per i criteri
della firma elettronica). Il regolamento, basato sul principio
della criptazione asimmetrica, è il D.P.R.
10 novembre 1997, n. 513, pubblicato nella G. Uff. soltanto
il 13 marzo 1998 (n. 60).
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1998
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Regolamento
dello sportello unico del 20
ottobre 1998, n. 447
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1998
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Regolamento per la tenuta del
protocollo amministrativo con procedura informatica ( D.P.R.
20 ottobre, n. 428.)
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1999
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Adozione
delle regole tecniche per la firma digitale da apporre sui documenti
informatici. D.P.C.M.
8 febbraio 1999 (G.U. n. 87 del 15 aprile 1999).
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1999
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Regolamento
recante norme organizzative in materia di telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni (D.P.R.
8 marzo 1999, n. 70, in G.U. n. 70 del 25 marzo 1999) .
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1999
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Direttiva
del Presidente del Consiglio 28 ottobre 1999 in materia
di gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni ed istituzione del Comitato per linnovazione
tecnologica nelle procedure amministrative http://www.interlex.it/testi/d991028.htm
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1999-2000
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Approvazione
delle regole tecniche sul protocollo informatico previste dal
DPR 428/98. Adunanza AIPA 2 dicembre 1999.
DPCM 31 ottobre 2000.
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2000
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Adozione
del piano dazione sul governo elettronico da parte del
Comitato dei ministri per la società dellinformazione
(23 giugno 2000) www.funzionepubblica.it
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2000
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Regole
tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle Pubbliche Amministrazioni. Deliberazione
AIPA 51/2000.
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2000-
2002
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Testo
unico sulla documentazione amministrativa. DPR
445/2000 modificato dal Decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, e dal DPR 7 aprile 2003, n. 137, in attuazione della
direttiva 1999/93/CE.
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2001 |
Istituzione
del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 27 settembre 2001)
Istituzione del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(DPCM 11 giugno 2001) |
2003 |
Conversione
dell’AIPA nel CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione), disposta dall’articolo
176, commi 3, 4, 5 e 6, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) |
2005 |
Decreto
Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42: Istituzione del sistema
pubblico di connettività e della rete internazionale della
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229
D.
Legisl. 7 marzo 2005, n.82: Codice dell'amministrazione digitale
(G.U. 16 maggio 2005). |
Si
attende
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La
disciplina del procedimento telematico, con specifiche e concrete
indicazioni operative. Disciplina del coordinamento tra i sistemi
informatici degli enti pubblici, come principio generale dell’ordinamento
giuridico ed in attuazione dell’art. 117, co. 2, Lett. r,
della Costituzione.
La L. 229/03 (art. 10) delega il Governo a disciplinare del procedimento
telematico. |
I
10 CAPISALDI DELLA TELEAMMINISTRAZIONE
1
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Il cittadino presenta la propria
istanza presso unamministrazione, che assume la gestione
dellintero procedimento (attuazione dellart. 4, comma
1, della l. 241/90 e dellart. 5 d.legisl. n. 29 del 1993).
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2
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Si apre una "pratica amministrativa"
unica, indipendentemente dal numero delle amministrazioni interessate.
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3
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Sia per i passaggi interni, sia
per i pareri e nulla-osta esterni, viene telematicamente inviato
un mero "allertamento" al titolare dellufficio
che deve operare il successivo intervento dal proprio terminale,
diventando il responsabile della procedura in quella fase (attuazione
e superamento dellart. 5, comma 1, della l. 241/90).
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4
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Ogni informazione relativa a presupposti
esistenti presso pubbliche amministrazioni è acquisita in via
telematica, senza attività del cittadino (attuazione e superamento
dellart. 18, commi 2 e 3, della l. 241/90).
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5
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La firma (elettronica) consiste
nella identificazione dellidentità delloperatore a
mezzo di tecniche sofisticate.
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6
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Loriginale dellatto
amministrativo è elettronico e pertanto sempre disponibile telematicamente
presso qualunque amministrazione abbia necessità di farvi riferimento.
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7
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Il privato può ottenere copie degli
atti elettronici. (Esigenza che risulterà limitata a pochissimi
casi: diverrà inutile entrare in possesso degli atti che oggi
vengono chiesti solo per essere portati ad altre p.a.). Aggiornamento
1998: Le copie possono essre su carta oppure elettroniche
con firma digitale.
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8
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La disponibilità di masse crescenti
di dati in linea renderà sempre più utilizzabile la tecnica delle
elaborazioni automatiche delle decisioni.
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9
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Attraverso memorizzazioni plurime
su dischi "worm" si garantirà la conservazione degli
atti.
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10
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E' previsto il collegamento al si.sta.n.
i rilevamenti statistici sullattività amministrativa saranno
automatici ed in tempo reale, con conseguente vantaggio istruttorio
per le decisioni di vertice.
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