Giovanni
DUNI
IL
DOCUMENTO INFORMATICO NEI SUOI PIU' RECENTI SVVILUPPI
Roma
- 14 giugno 1994
Profili
amministrativi
1) Premesse.
Per rendere
più chiaro il discorso che mi accingo a fare, vorrei premettere che
per "documento informatico" nel diritto amministrativo intendo
latto amministrativo in forma elettronica. Con lespressione
"documento informatico" ci si riferisce talora allatto
amministrativo elaborato da un computer, detto anche atto cibernetico,
ma rispetto al quale resta impregiudicato il problema della forma: secondo
le regole tradizionali, per diventare giuridicamente esistente, deve
essere stampato su carta.
Non è questo
l"atto informatico" di cui vorrei occuparmi; esso esiste
da anni nella nostra pratica amministrativa e, pur essendo un campo
destinato a grandi sviluppi, in realtà è molto meno sconvolgente e rivoluzionario
dellintroduzione dellatto in forma elettronica. Lelaborazione
elettronica può anche accompagnarsi alla nuova forma elettronica ma,
se si affianca allattività in forma tradizionale, costituisce
un mero aiuto di questa, senza essere il presupposto di una radicale
riforma organizzativa.
La forma
elettronica è invece il presupposto necessario ed indissolubile del
nuovo metodo amministrativo che è stato chiamato teleamministrazione.
Si può anche dire che teleamministrazione ed atto informatico (inteso,
appunto, come atto in forma elettronica) sono la stessa cosa, o, per
la precisione, due aspetti di una realtà che non può essere scissa:
tecnicamente non è possibile introdurre lamministrazione telematica
se non si accetta la validità giuridica dellatto amministrativo
elettronico, disponibile a distanza, in una rete di computers della
P.A.
Daltro
canto non avrebbe alcun senso pratico produrre atti amministrativi elettronici
destinati a restare chiusi nel computer di un ufficio, senza essere
inseriti in un procedimento amministrativo svolto a distanza. Gli atti
di quel computer dovrebbero infatti passare sempre attraverso la fase
cartacea per ogni necessità di trasferimento ad altro ufficio, vicino
o lontano, che sia.
È stato
presentato un progetto-pilota nel programma Telematique della
CEE: se perverranno i fondi comunitari richiesti per la sperimentazione
potremo offrire al Paese ed allEuropa qualcosa di veramente nuovo;
nei contatti con personalità della vicina Francia ci è stato riconosciuto
che neppure in quel Paese, pur così avanti nellefficienza della
P.A., esiste un progetto così avanzato.
Per coloro
che non avessero avuto occasione di interessarsi alla Teleamministrazione
vorrei ricordare che si tratta di un concetto nuovo di organizzazione
dellattività amministrativa, basato su di una serie di regole,
le principali delle quali sono: forma elettronica degli atti e limpostazione
di una sola pratica amministrativa presso lelaboratore di una
P.A. capofila, al quale tutte le altre P.A. accedono telematicamente
per inserire quanto di loro competenza (pareri; nulla-osta). Per il
resto, al fine di non ripetermi, rinvio alla relazione al convengo del
93 ed alla voce sulla enciclopedia giuridica Treccani.
2) Legislazione,
dottrina e soluzioni pratiche nel più recente passato.
Dopo questi
chiarimenti, vediamo dunque quali sono le più salienti novità dellultimo
anno in materia di atto informatico.
Nel convegno
del maggio 1993 i più autorevoli studiosi nazionali hanno affrontato
il tema del progresso della Pubblica Amministrazione possibile attraverso
un efficace ausilio informatico.
La situazione
normativa del momento era la seguente:
alcune norme
possono essere considerate anticipatrici, sotto profili limitati, di
un nuovo modo di impostare linformatica pubblica, che passa da
sussidio allattività tradizionale a riforma della stessa attività
amministrativa, legata ad un supporto informatico non più meramente
accessorio e duplicante. Queste norme anticipatrici sono:
Una
legge del 1985, sui collegamenti telematici tra professionisti privati
e conservatorie dei RR.II..
Un
D.L., del 1989, sulle certificazioni anagrafiche automatizzate.
Un
altro D.L., del 1991, sullemanazione di atti amministrativi mediante
sistemi informatici da parte degli enti locali.
Il convegno,
nella sua II sessione, si è tuttavia giustamente interessato in massima
parte dellattività amministrativa vista nella sua globalità. Ed
in questottica non poteva che fare la "parte del leone",
per gli importantissimi obbiettivi esplicitamente posti dal legislatore,
la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Per lattività degli enti locali, nelle relazioni e negli interventi,
è stato fatto riferimento anche alla L. 142 del 1990.
Non sono
stati ignorati i decreti legislativi emanati ai sensi dellart.
2, della L. 23 ottobre 1992, n. 421; in base al § mm, il Governo
è autorizzato a "al fine del completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione
dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della
normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli
di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative
competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento
delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di
automazione, anche al fine di garantire linterconnessione dei
sistemi informatici pubblici". Pregherei il cortese uditorio di
prendere nota del fatto che la delega parla genericamente di "amministrazioni
pubbliche", perché su questo punto dovrò ritornare più oltre.
La restante
parte dellart. 2 della citata legge di delega contiene numerosi
principî e criteri direttivi in materia di pubblico impiego.
In attuazione
delle deleghe della L. 421/92 sono stati emanati:
il
D. Legisl. n. 29 del 1993, sul pubblico impiego;
il
D. Legils. n. 39 del 1993, sullistituzione dellAutorità
per linformatica o "AIPA".
La legge
più studiata, dentro e fuori il convegno, è comunque certamente la 7
agosto 1990, n. 241, sia per limportanza degli obbiettivi che
pone a carico delle pubbliche amministrazioni, sia perché il dibattito
interpretativo sui vari temi si è ampiamente sviluppato nei 4 anni che
sono seguiti alla sua emanazione. Il decreto 39/93 non è stato ignorato
e non poteva esserlo, data la sua specificità, avendo istituito lAutorità
per linformatica pubblica, con fondamentali compiti di razionalizzazione
e coordinamento ai fini della interconnessione e scambio dati. Di estremo
interesse è poi lart. 3 del suddetto decreto, che stabilisce la
validità giuridica agli atti amministrativi elettronici ed alla loro
trasmissione.
Comunque,
a maggio 1993, i due citati decreti 29 e 39 erano troppo "freschi"
per diventare il centro del dibattito congressuale.
Nella mia
stessa relazione avevo segnalato limportanza dellart. 3
del decreto 39, che sia pure con un testo alquanto confuso e
tortuoso riconosce la validità giuridica dellatto amministrativo
elettronico e della sua trasmissione; tuttavia, non essendo pienamente
convinto che il testo della norma rispondesse a tutti i requisiti di
garanzia e di chiarezza, non ero andato oltre. Pur restando ancora dellidea
che si poteva dettare una norma migliore, oggi, a distanza di un anno,
mi sento di rivalutare limportanza di questa disposizione, anche
perché pare che lautorità per linformatica intenda creare
una commissione di studio per la sua attuazione. Il che vuol dire che
si è capito che quelle poche righe non hanno risolto completamente i
numerosi problemi connessi.
Per realizzare
un sistema di attività amministrativa basata sullatto in forma
elettronica occorre quindi specificare ben di più; ma, proprio mentre
dico queste parole (tranquillizzato dallintenzione dellAIPA,
di cui ho detto), mi sento autorizzato ad esprimere le seguenti importanti
considerazioni: lart. 3 gioca ora un ruolo fondamentale nellambito
della gerarchia delle fonti, poiché consente oggi a tutte le
autorità provviste di un pur minimo potere di autoorganizzazione, di
emanare norme regolamentari per disciplinare nei particolari unattività
amministrativa basata sullatto amministrativo che nasce, vive
in forma elettronica e che, se occorre la carta, vi si trasferisce solo
in copia, restando loriginale sempre in forma elettronica.
In un mio
scritto del 1992 avevo dimostrato, anche sulla base della giurisprudenza
del Consiglio di Stato, che non esiste un principio assoluto in base
al quale gli atti amministrativi debbano essere scritti (cioè sottoscritti).
Ma non avevo potuto negare che, per molti atti importanti, leggi specifiche
imponevano la forma scritta (sottoscritta) ed a volte formalità ben
precise, quali registri o moduli speciali.
Ebbene,
dallentrata in vigore del D. Legisl. 12 febbraio 1993, n. 39,
tutti questi ostacoli sono superati, o meglio, superabili, dallente
o dallamministrazione autonoma che decidesse di attuare un nuovo
sistema di amministrazione pubblica: basterà infatti un regolamento
di autoorganizzazione, in quanto il D. Legisl. 39, quale lex posterior,
ha abrogato lobbligo di forme particolari previste da leggi
precedenti in qualunque settore dellattività amministrativa. Sul
piano delle fonti possiamo dire che tali disposizioni devono considerarsi
delegificate; ossia: finché la P.A. non interviene esse continuano
a mantenere il loro valore cogente, ma è sufficiente un regolamento
per superale.
È bene
anche avere consapevolezza che, se interverrà un regolamento generale
in materia, si avrà il risultato di una opportuna uniformità di soluzioni;
ma, nel frattempo, è importante riconoscere alle amministrazioni la
facoltà di autoregolamentare le rispettive attività basandosi sul principio
dellatto in forma elettronica.
Mi accingo
ad approfondire ulteriormente la portata giuridica di questo articolo
3 ed in particolare i limiti della sua cogenza immediata. Oggi è sufficiente
prendere atto di questo effetto di delegificazione delle norme che impongono
gli atti cartacei.
Ripeto
che queste meditazioni sono in gran parte successive al convegno del
1993. In quella sede molte relazioni ed interventi si erano quindi orientate
a studiare le connessioni tra la L. 241/90 e linformatica di tipo
tradizionale, ossia parallela allattività amministrativa in forme
tradizionali, ed intesa come "informazione", quale ausilio
alloperatore pubblico e come servizio al cittadino che reclama
velocità, trasparenza, responsabilità ed accesso ai documenti amministrativi.
Già prima
del convegno era stato osservato che la legge 241 era praticamente inattuabile
senza adeguato supporto informatico. Sempre in unottica tradizionale,
ancorché più avanzata ed efficace, le imprese informatiche hanno orientato
i propri sforzi offrendo software ed hardware finalizzati allattuazione
della L. 241.
3) Verso
il superamento della politica degli obbiettivi settoriali dellinformatica
amministrativa.
Lapproccio
tradizionale allinformatica pubblica è ormai maturo per essere
messo da parte. Lapproccio tradizionale implica la risoluzione
di problemi settoriali o comunque parte sempre dal presupposto di affiancarsi
come ausilio alle tradizionali formalità amministrative. Occorre voltare
pagina al più presto. Se prendiamo lelenco dei maggiori recenti
contratti di informatizzazione delle P.A., vediamo che (almeno apparentemente)
sono tutti di ottica tradizionale. Lelenco è quello divulgato
dallAIPA e comprende 4 volte il Ministero delle Finanze e poi
il Tesoro, la P.I., la Marina mercantile, la Sanità, lAgricoltura
e Foreste, i Trasporti, il Lavoro. Non vorrei essere frainteso: non
dico che si tratta di sperpero di pubblico danaro, poiché questi progetti
porteranno sicuramente dei benefici e probabilmente si tratta di iniziative
partite da qualche anno; ma sarebbe sicuramente sperpero di pubblico
danaro non impostare oggi ogni singolo progetto come un lotto di un
più ampio ed organico disegno di ampiezza nazionale. A tentativi di
questo tipo lAIPA ed il Dipartimento della funzione pubblica dovrebbero
decisamente opporsi.
Bisogna
abituarsi a nuovi linguaggi e smettere, una volta per tutte, di parlare
di informatica pubblica come supporto allattività amministrativa,
di necessità di "scambio di informazioni" tra un sistema
e laltro: oggi dobbiamo commissionare alle imprese specializzate
sistemi che considerino linformatica come la forma dellattività
amministrativa stessa, ossia che impostino lattività come telelavoro
amministrativo, in una parola, come teleamministrazione.
Si può certamente (anzi, è necessario) procedere a lotti, purché si
abbia nel mirino il risultato globale e si abbandonino logiche ormai
vecchie e superate.
La legge
7 agosto 1990, n. 241, ha ormai quasi 4 anni di anzianità. Se si considera
che essa è il frutto di studi della Commissione presieduta dal Prof.
Nigro, che concluse i propri lavori nel 1984, lanzianità appare
notevole. I risultati dei lavori della commissione furono di assoluta
avanguardia per quella data, ma oggi appaiono certamente inadeguati
rispetto ai successivi sviluppi della tecnica e delle conseguenti elaborazioni
dottrinali relative ai nuovi sistemi organizzativi delle pubbliche amministrazioni,
basati su attività in forma elettronica e telematica con pieno valore
legale.
Linadeguatezza
della L. 241 si autodenunzia con tutta evidenza con il confronto con
ogni successiva legislazione in materia di efficienza della Pubblica
Amministrazione.
A parte
il D. Legisl. 39/93, specifico in tema ed istitutivo dellAutorità
per linformatica Pubblica, è interessante notare nel decreto 29/93
la frequenza del richiamo alla necessità di "sviluppo di sistemi
informativi pubblici" ai fini dellaccrescimento dellefficienza
delle amministrazioni: sia in generale (art. 1, co. 1, lett. a; art.
5, co. 1, lett. b; art. 11, co. 1), sia con riferimento allautomazione
(art. 8, co. 1, lett. c), alla trasparenza (art. 11, co. 1; art. 12,
co. 2).
Tornando
alla L. 241/90, possiamo dire che le principali finalità della legge
si possono riassumere nelle seguenti quattro:
Rapidità
- Efficacia;
Responsabilizzazione
degli operatori della P.A.;
Trasparenza
e partecipazione;
Semplificazioni
per lutenza.
Evidentemente
non tutto il contenuto della L. 241 attiene ad innovazioni per le quali
linformatica costituisce ausilio immediato e diretto; per la trasparenza
e per le semplificazioni allutenza si invocano sistemi e strumenti
di tipo informatico anche perché è evidente che in un mondo sommerso
dalle carte un troppo frequente ricorso al diritto di accesso
turberebbe lordinario svolgersi del lavoro. Attenzione: gli sportelli
che sono stati aperti per attuare il diritto di accesso del cittadino
non sono il "toccasana" dal punto di vista funzionale: se
sono inseriti in un sistema cartaceo implicheranno la necessità che
limpiegato addetto si sposti presso ogni ufficio presso il quale
si trovano le pratiche sulle quali la fila di cittadini in attesa chiede
informazioni.
Quanto
allo sportello informatico self-service con funzioni di accesso, va
detto che le sue potenzialità concrete, malgrado lestrema ampiezza
di quelle potenziali, sono condizionate dalla generale situazione organizzativa
della singola P.A. In particolare nello sportello self-service non sarà
possibile accertare la situazione di procedure anche solo parzialmente
impostate nel tradizionale modo cartaceo o implicanti lintervento
di amministrazioni differenti che non si siano associate alliniziativa.
Le mie
parole non devono essere prese come una critica: ho anzi sempre elogiato
quelle pubbliche amministrazioni che si sono poste allavanguardia
in queste iniziative settoriali. Ma, come ho già detto, bisogna avere
di mira un disegno più ampio, rispetto al quale molte soluzioni sono
transitorie, destinate ad essere superate dalla soluzione globale.
Il momento
dellevoluzione che stiamo attraversando è dunque quello dellacquisizione
della consapevolezza che gli obbiettivi settoriali sono meramente transitori,
destinati da essere assorbiti dal disegno globale di amministrazione
telematica o teleamministrazione.
Lassorbimento
degli attuali obbiettivi settoriali avverrà talora attraverso la loro
graduale, ma concreta vanificazione. Si pensi ai certificati automatici,
che costituiscono oggi una delle principali utilità degli sportelli
self-sevice: in un sistema di teleamministrazione il certificato sarà
un documento superato. Dovrebbe esserlo anche oggi, dato che lart.
18 della L. 241/90 stabilisce che "sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare". Ma poiché un simile traguardo appare a tutti
utopistico (esigere lapplicazione in concreto dellart. 18
significherebbe paralizzare la procedura avviata con listanza),
i certificati continuano ad essere un aspetto importante della vita
amministrativa nazionale. Ma lart. 18 diverrà effettivamente operante
senza sforzi particolari da parte dellamministrazione procedente
allorquando tutta lattività amministrativa sarà svolta in modo
telematico e tutte le amministrazioni saranno tra di loro collegate.
In sostanza:
la maggior parte degli obbiettivi settoriali saranno raggiunti non per
effetto di uno sforzo particolare, ma come utilità indissolubile del
sistema globale di teleamministrazione.
Non mi
sembra contestabile che gli obbiettivi primari della L. 241/90 siano
lefficienza e la velocità. La stessa trasparenza, senza volere
nulla togliere allimportanza sociale e democratica del problema,
sarà un "sottoprodotto" immancabile della teleamministrazione,
così come lidentificazione non solo del responsabile globale del
procedimento, ma anche del responsabile di ogni singola fase o sub-fase,
particolare che la 241 trascura.
4) Lallargamento
dellottica: dallItalia allEuropa.
Potrebbe
sembrare prematuro parlare di estensione dei principi dellamministrazione
telematica dallItalia ai rapporti comunitari con gli organismi
dellU.E., ed eventualmente con gli altri Stati facenti parte dellUnione,
quando ancora da noi non si è realizzato nulla di operativo.
Ma, se
le novità hanno bisogno di un tempo di incubazione perché siano assorbite
dai politici, approfondire gli studi in questa direzione appare necessario
per confidare nella fase successiva di realizzazione, forzosamente dilazionata
dagli attuali indugi. La teleamministrazione, ideata nel 1990, presentata
agli inizi del 1991, inizierà forse a diventare sperimentalmente operativa
nel 1995, ossia dopo oltre 4 anni. Può darsi che i tempi comunitari
siano più brevi rispetto a quelli italiani; può darsi che la presentazione
di un buon avvio del prototipo stimoli i responsabili delle scelte a
livello comunitario ad adottare rapidamente gli standard delle nuove
soluzioni proposte.
Del resto
dallU.E. vengono prepotenti stimoli finanziari. Il IV programma
quadro per linformatica e le telecomunicazioni prevede per
il periodo 1994-98 uno stanziamento molto consistente (dalle mie informazioni
quasi doppio di quello annunziato dal Sole 24ore del 21 marzo), di ben
11.046 milioni di ECU, pari ad oltre 2.000 miliardi di Lire, dei quali
circa un decimo destinati alla telematica. La Commissione ha presentato
poi una proposta chiamata IDA, che è in corso di approvazione
e prevede ulteriori fondi integrativi per 50 milioni di ECU (quasi altri
100 miliardi di lire): si comprende che molto può essere fatto nella
direzione auspicata. IDA significa Intechange of Data between public
Administrations ed ha per scopo lo scambio transfrontaliero di dati
tra pubbliche amministrazioni di Stati europei e tra queste e gli uffici
comunitari.
Spendere
queste ingenti cifre solo per scambi di informazioni sarebbe utile,
ma anche riduttivo: lItalia si dovrà battere perché il sistema
diventi anzitutto una teleamministrazione europea. Pensiamo alla partecipazione
delle amministrazioni nazionali alla formazione degli atti comunitari
(oggi imperversa il telefax); pensiamo al ruolo sempre più penetrante
della normativa e degli atti amministrativi comunitari sul sistema nazionale
delle fonti; pensiamo al coordinamento dei finanziamenti comunitari
con lattività della P.A. nazionale; pensiamo al controllo ed in
genere al monitoraggio sullazione comunitaria nei singoli Stati
e ci rendiamo conto dellimportanza pratica del problema; tutto
ciò anche a prescindere da un ulteriore campo di sviluppo, ossia dallattività
interna degli organi comunitari, che non è certo meno complessa di quella
di unamministrazione nazionale.
Ecco quindi
che, nellambito della prosecuzione della ricerca, è stata presentata
una domanda di finanziamento al MURST (c.d. fondi 40%) dalle seguenti
Università: Cagliari (Coordinamento e sviluppo del prototipo); LUISS
(Sviluppo in ambito comunitario, a cominciare dal monitoraggio degli
interventi comunitari nellambito nazionale); Bologna (sviluppo
in ambito di ente locale); Roma Sapienza (tutela della privacy); Ist.
orientale di Napoli (latto amministrativo automatico).
5) Il
coinvolgimento delle amministrazioni degli enti locali.
La delega
della L. 421/92, ricordata più sopra, contempla lemanazione di
un decreto legislativo sul coordinamento informatico coinvolgente tutte
le amministrazioni pubbliche. E non poteva essere diversamente: il colloquio
tra le amministrazioni o le coinvolge tutte, oppure, per ogni eccezione,
si deve prevedere la trasposizione su carta dei flussi di lavoro telematico,
che quindi in tali casi, si interrompe.
Il D. legisl.
39/93 ha invece sottoutilizzato, molto inopportunamente, la delega,
poiché limita i propri effetti alle "amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali";
per gli antri enti è previsto soltanto che lAIPA possa "proporre
al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni
e di atti d'indirizzo...". Al momento non mi pare che questi dati
letterali possano essere superati con uninterpretazione che si
rifaccia alla più ampia portata della delega; mi riservo di approfondire
il problema. Devo però dire che il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, allart.
9, comma 14, prevede lintervento dellAIPA per progetti innovativi
comunali da finanziare con quote dei proventi ICI. Ma questo non può
essere soddisfacente perché non coinvolge le Regioni e le Province;
e queste assenze possono compromettere seriamente il sistema globale.
6) Il
progresso degli studi in corso.
Attuare
una "rivoluzione" quale è la trasformazione dellattività
tradizionale delle nostre pubbliche amministrazioni in attività in forma
elettronica, ossia in teleamministrazione, non è impresa di poco conto.
Sono quindi allo studio da tempo una nutrita serie di problemi connessi
allattuazione del nuovo sistema.
A titolo
di esempio sottopongo alla vostra attenzione che, con il nuovo metodo
di amministrazione telematica, il classico problema della tutela della
privacy si porrebbe in termini completamente diversi e la soluzione,
pur necessaria, diventa più difficile, poiché non si creerebbero mere
banche dati per informazioni, che quindi possono disinvoltamente essere
abilitate o disabilitate, ma strumenti indispensabili per un telelavoro
amministrativo, svolto in una rete globale e potenzialmente accessibile
da una molteplicità di amministrazioni. Un altro serio problema riguarda
la regolamentazione della responsabilità per limmissione dei dati
(in particolare quelli dellamministrazione cartacea pregressa)
e per ladozione del software.
Vi sono
poi difficoltà di impatto sulluomo-funzionario; e così mille vari
problemi la cui elencazione sarebbe certamente tediosa, ma che andranno
affrontati uno per uno nel momento in cui si dovrà passare alla fase
operativa.
Mi sia
consentito accennare ad uno soltanto, perché lo ritengo di particolare
interesse ed è oggetto di uno studio specifico in corso di pubblicazione:
il coordinamento con le conferenze dei servizi, previste dalla L. 241/90.
Come ho già detto, la legge 241/90 fu studiata nei primi anni 80
e consegnata al Governo da parte della Commissione Nigro nel 1984. Non
era pensabile che si trovassero soluzioni migliori che non chiamare
attorno ad un tavolo tutte le autorità coinvolte in procedimento amministrativo.
Oggi, coordinando
le ottime idee del passato con le più moderne soluzioni, possiamo dire
due cose: anzitutto che laccelerazione delle procedure conseguente
alla teleamministrazione renderà sempre meno necessarie le conferenze
dei servizi; inoltre le stesse conferenze dei servizi potranno essere
effettuate con maggiore facilità mediante lutilizzazione di tecniche
multimediali a distanza e diventare, così, delle teleconferenze di
servizi: il tavolo attorno al quale si sarebbero seduti i partecipanti
alla conferenza dei servizi verrà sostituito da nuovi e moderni strumenti.
Vorrei
chiudere leggendo le ultime righe della relazione di Sabino Cassese,
a conclusione della propria attività di Ministro per la Funzione Pubblica:
"La sfiducia nelle istituzioni, che ha aperto la quinta fase istituzionale
dellItalia Unita non si deve solo ai pessimi voti raccolti dai
partiti che sono scomparsi, ma anche alla brutta pagella dellamministrazione
italiana. Lerrore peggiore di chi entra nellarena politica
sarebbe quello di sottovalutare limpegno della questione amministrativa:
si troverebbe - di qui a 5 anni - erede della lunga rovina dei propri
avversari scomparsi".
È tempo
dunque di rompere gli indugi : gli studi teorici hanno fatto ormai un
adeguato tempo di incubazione ed è giunto il momento di passare dalle
parole ai fatti. E la novità che vorrei oggi sottolineare in questo
convegno è un accresciuto stimolo verso lEuropa: nei progetti
europei di cui ho parlato in precedenza esistono ancora quei margini
di genericità che consentono allItalia di presentare e rivendicare
come proprio un progetto di amministrazione telematica intereuropeo
di assoluta avanguardia. È essenziale essere pronti ed allaltezza
della situazione, altrimenti lasceremo agli altri i vantaggi e gli onori
di partire per primi.