IL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TELEMATICO,
OVVERO
QUANDO
L'INFORMATICA COINVOLGE TUTTO E TUTTI
Giovanni
Duni
Istituto Giuridico e di
studi regionalistici, Università di Cagliari
Viale S. Ignazio, 78 -
09123 Cagliari
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1) Premessa:
luomo contemporaneo e la Pubblica Amministrazione.
Il profilo
della socialità di questo periodo dellevoluzione umana è dominato
dallintervento di quelle apposite organizzazioni che chiamiamo
enti pubblici: da quello maggiore, lo Stato, ai minori, quali i Comuni.
Questi enti non sono di recentissima esistenza, ma negli ultimi periodi
sono divenuti sempre più rilevanti sulla vita di tutti, sia dal punto
di vista di vincoli che ci vengono imposti nellinteresse collettivo,
sia in considerazione degli interventi di sostegno propri dello "Stato
sociale".
Tutta questa
massa di attività, estremamente rilevante per ogni individuo, passa
attraverso quel mega-apparato che, complessivamente considerato, si
chiama Pubblica Amministrazione. Organizzare con linformatica
la P.A. significa affrontare un tema che non ha confini settoriali,
che investe tutti e tutto, a cominciare dalla stessa ricerca scientifica,
e quindi anche della ricerca relativa a tutte quelle attività settoriali
per le quali il convegno dellAICA ha istituito apposite sezioni
di carattere più strettamente tematico e scientifico. Anche la scienza,
infatti, si nutre di Pubblica Amministrazione e - se questa funziona
male - anche essa ne risente, se non altro per la conseguente riduzione
degli apporti finanziari che potrebbero servire al proprio sviluppo,
e per la tardività della loro erogazione, a causa delle pastoie della
tradizionale burocrazia cartacea.
Ecco perché
è legittimo affermare che linformatica amministrativa, considerata
strumento indispensabile per il rilancio della produttività della P.A.,
è "la madre di tutte le informatiche", per usare lespressione
saddamiana.
2) Dallinformatica
parallela alla Teleamministrazione.
Dobbiamo
tuttavia riconoscere che, fino ad oggi, linformatica amministrativa
non ha prodotto tutti i risultati sperati. Le cause degli insuccessi
sono state molteplici, ma oggi ne permane essenzialmente una, fondamentale:
il mancato adattamento del sistema giuridico- amministrativo alle necessità
dellinformatica: questa, infatti, può trattare documenti solo
in forma elettronica, mentre, fino al 1993, il diritto prevedeva, almeno
nella maggior parte dei casi, la necessità del documento cartaceo, se
non anche altre formalità materiali, quali timbri, ceralacca, moduli,
registri. Si è sempre imposto allinformatica un ruolo meramente
ausiliario, collaterale e parallelo rispetto allimmutata modalità
di gestire i procedimenti.
Qui da Cagliari,
nel 1978, con una relazione presentata dallo scrivente al convegno della
Corte di Cassazione, fu individuata la necessità della svolta: si doveva
passare dallatto cartaceo a quello in forma elettronica, con piena
validità giuridica; alla firma sulla carta si doveva sostituire la firma
elettronica (espressione poi entrata nel gergo informatico), individuata
come garanzia di identificazione dellautore dellatto e quindi
di autenticità dello stesso.
Lidea
si è evoluta negli anni successivi ed è sfociata in un progetto organico,
dopo che i progressi della tecnica informatica ne avevano reso più abbordabile
la fattibilità. Al progetto è stato dato il nome di Teleamministrazione,
per mettere in risalto non tanto la forma elettronica in sé, che pure
ne costituisce un presupposto essenziale, quanto il motivo per cui si
opta per la forma elettronica: la gestione telematica dei procedimenti.
La forma
elettronica, infatti, non costituisce un mito fine a se stesso; un atto
amministrativo in forma elettronica, racchiuso in un computer, ha una
utilità assai poco superiore al vecchio atto cartaceo: occuperà meno
spazio, potranno essere organizzati archivi elettronici di pochi centimetri
di ingombro, sostitutivi di interi scaffali, ma lorganizzazione
del lavoro della Pubblica Amministrazione resterebbe immutata. Se i
computers fossero isolati, per colloquiare tra unamministrazione
e laltra, tra un ufficio e laltro, si dovrebbe sempre trasportare
su carta latto in forma elettronica, e permarrebbe quella duplicazione
di attività, cartacea ed informatica, che costituisce lhandicap
fondamentale dellattuale informatica.
Linformatica
di nuova concezione rappresenta invece la via per riformare lattività
stessa della Pubblica Amministrazione in modo così radicale da essere
effettivamente rivoluzionario. Per ottenere questo risultato sono necessarie
due condizioni: una di carattere normativo, ossia che il cambiamento
sia conforme alla legge, ed una di carattere organizzativo, ossia che
quanto consentito dalla legge sia realizzato nel modo più efficiente.
Ed in questo caso lefficienza non potrà che essere sinonimo di
utilizzazione delle potenzialità informatiche in modo pieno, non più
per creare due filoni di attività parallele per una stessa pratica amministrativa,
ma impostando flussi di lavoro telematici, pienamente validi dal punto
di vista giuridico.
Tutta la
riforma è anche finalizzata agli obbiettivi che il legislatore individuò
nella legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia velocizzazione, trasparenza,
responsabilità. Ma la legge 241 omise di indicare le vie per conseguire
tali obbiettivi.
La legislazione
degli anni successivi ha affidato allinformatica un ruolo decisivo:
si pensi ai numerosi richiami agli strumenti informatici contenuti nel
D. Legisl. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla riforma del pubblico impiego.
Tuttavia solo poche norme sono andate oltre, indicando anche il nuovo
metodo di utilizzazione degli strumenti informatici, ossia la gestione
telematica degli atti e dei procedimenti. Queste norme sono: lart.
3 del D. Legisl. 12 febbraio 1993, n. 39 ed il D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 374.
3) La
Teleamministrazione come standard organizzativo delle pubbliche amministrazioni.
Nellintrodurre
tali ultime disposizioni, legislatore non è stato quindi insensibile
alle sollecitazioni che gli sono giunte dagli studi in materia. Prima
di esaminare quanto è oramai codificato, è opportuno un sommario cenno
alla Teleamministrazione, ossia ai principi basilari che devono regolare
le pubbliche amministrazioni affinché linformatica della nuova
fase possa apportare tutti i benefici che le potenzialità tecnologiche
consentono.
La Teleamministrazione
può essere considerata lo standard delle future amministrazioni. Nessuna
proposta alternativa risulta presentata fino ad oggi dallanno
della sua divulgazione, il 1991, in un convegno a Roma; è seguito poi,
nel 1992, un volume pubblicato sotto gli auspici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. La sintesi
è poi pubblicata nella voce Teleamministrazione del XXX volume dellenciclopedia
giuridica Treccani.
In occasione
del Convegno della Corte di Cassazione del giugno 1993 furono identificati
I 10 CAPISALDI
DELLA
TELEAMMINISTRAZIONE
IL
CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO UNAMMINISTRAZIONE,
CHE ASSUME LA GESTIONE DELLINTERO PROCEDIMENTO (attuazione dellart.
4, comma 1, della L. 241/90, andando anche oltre quanto previsto da
tale articolo, che sembra limitato allambito di una sola P.A.).
SI
APRE UNA "PRATICA AMMINISTRATIVA" UNICA, INDIPENDENTEMENTE
DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
SIA
PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA-OSTA ESTERNI, VIENE
TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO "ALLERTAMENTO" AL TITOLARE
DELLUFFICIO CHE DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO
TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA FASE
(attuazione dellart. 5, comma 1, della L. 241/90. Anzi, andando
oltre, la Teleamministrazione responsabilizza, nei tempi e nei contenuti,
loperatore di ogni singola fase della procedura).
OGNI
INFORMAZIONE RELATIVA A PRESUPPOSTI ESISTENTI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
È ACQUISITA IN VIA TELEMATICA, SENZA ATTIVITÀ DEL CITTADINO (attuazione
dellart. 18, commi 2 e 3, della L. 241/90. Disposizione che sarebbe
inattuabile nelle attuali condizioni di operatività delle P.A.).
LA
FIRMA (ELETTRONICA) CONSISTE NELLA IDENTIFICAZIONE DELLIDENTITÀ
DELLOPERATORE A MEZZO DI TECNICHE SOFISTICATE.
LORIGINALE
DELLATTO AMMINISTRATIVO È ELETTRONICO E PERTANTO SEMPRE DISPONIBILE
TELEMATICAMENTE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ABBIA NECESSITÀ DI
FARVI RIFERIMENTO.
IL
PRIVATO PUÒ OTTENERE COPIE SU CARTA DEGLI ATTI ELETTRONICI. (Esigenza
che risulterà limitata a pochissimi casi: diverrà inutile entrare in
possesso degli atti che oggi vengono chiesti solo per essere portati
ad altre P.A.).
LA
DISPONIBILITÀ DI MASSE CRESCENTI DI DATI IN LINEA RENDERÀ SEMPRE PIÙ
UTILIZZABILE LA TECNICA DELLE ELABORAZIONI AUTOMATICHE DELLE DECISIONI.
ATTRAVERSO
MEMORIZZAZIONI PLURIME SU DISCHI "WORM" SI GARANTIRÀ LA CONSERVAZIONE
DEGLI ATTI.
I
RILEVAMENTI STATISTICI SARANNO POSSIBILI IN TEMPO REALE E SOTTO MOLTEPLICI
PROFILI, CON CONSEGUENTE VANTAGGIO ISTRUTTORIO PER LE DECISIONI DI VERTICE.
4) Le
novità legislative degli anni 93-94.
Le norme
sopra citate (art. 3 del D. Legisl. 12 febbraio 1993, n. 39 e D.P.R.
20 aprile 1994, n. 374) sono già state oggetto di studio. Qui basta
sintetizzare, partendo dal testo del suddetto art. 3: "1. Gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
"2.
Nellambito delle pubbliche amministrazioni limmissione,
la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni
e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché lemanazione
di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere
accompagnate dallindicazione della fonte e del responsabile dellimmissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali
operazioni e degli atti emessi sia prevista lapposizione di firma
autografa, la stessa è sostituita dallindicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile."
Per afferrare
appieno il significato dellart. 3 occorre ricordare che con lespressione
"atto amministrativo elettronico" si possono intendere due
concetti: a) latto amministrativo elaborato dal computer; b) latto
amministrativo in forma elettronica.
I due concetti
sono totalmente diversi luno dallaltro, anche se sono suscettibili
di combinarsi, con un risultato di sinergia certamente proficuo per
il progresso della Pubblica Amministrazione. La Teleamministrazione,
mirando alla riforma del lavoro amministrativo attraverso sistemi di
rete, si basa essenzialmente sulla forma elettronica dellatto
amministrativo.
La predisposizione
degli atti attraverso i computers, prevista dal primo comma dellart.
3, implica la forma elettronica, ma occorre chiedersi se tale forma
è da considerare legalmente valida, oppure se la predisposizione deve
essere seguita da una stampa su carta, sottoscritta, da chi di dovere,
nelle forme tradizionali.
Il quesito
è risolto senza ombra di dubbio dal secondo comma. Le espressioni di
questo comma, rilevanti dal punto di vista interpretativo, che conducono
ad affermare che il legislatore delegato ha introdotto nel nostro ordinamento
latto in forma elettronica (con tutte le conseguenze organizzative
che derivano dalla rivoluzionaria novità) sono decisive:
la
nuova informatica non si basa più su soli "dati", "informazioni"
e "documenti", che pure non mancheranno anche nel più avanzato
futuro (si pensi alle banche dati di mere notizie, quali le anagrafi);
ma il legislatore aggiunge nel comma de quo "lemanazione
di atti attraverso i medesimi sistemi";
latto
può essere "emanato" "mediante sistemi informatici o
telematici", ossia un atto amministrativo può essere immesso
e perfezionato anche a distanza (Teleamministrazione);
la
frase finale del comma ("Se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista lapposizione di firma autografa,
la stessa è sostituita dallindicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile")
rappresenta una ulteriore conferma della radicalità dellinnovazione
ed implica necessariamente le seguenti conseguenze logiche: a) quanto
trascritto su carta non è altro che una copia di un originale giacente
nel sistema informatico; le garanzie di autenticità non saranno
quindi quelle del documento-copia cartacea, ma le garanzie della "firma
elettronica" che hanno già prima operato al momento della emanazione
dellatto in forma elettronica; b) lindicazione a stampa
del soggetto responsabile non è quindi la firma, ma solo la esternazione
su carta della paternità dellatto in forma elettronica; c)
sulla base della precedente parte del comma, la copia cartacea dovrà
indicare lautore della riproduzione, ossia delladdetto alla
stampante, secondo quanto espressamente e più diffusamente espresso
dalla dottrina in argomento, che individua una serie di agevoli garanzie
di autenticità della copia cartacea dellatto elettronico.
Nella pubblicazione
citata nella nota 4 è poi ampiamente illustrato che lespressione
"di norma" non può costituire libertà indiscriminata di attuare
o meno il principio della forma elettronica. Tale espressione non può
avere che il significato di norma transitoria: non potendosi imporre
un repentino ed immediato cambiamento a tutto lapparato pubblico,
si consente di operare con i vecchi metodi (procedure cartacee ed informatica
parallela), ma solo fino a quando non si appalta la completa ristrutturazione
del sistema informatico di unAmministrazione.
Il D.P.R.
367 del 1994 è limitato ad un aspetto particolare, ma assai vasto dellattività
pubblica: la contabilità. Le novità avranno decorrenza 1 gennaio 1996.
Lapplicazione
dellart. 3 del D. Legisl. 39/93 è esplicitamente prevista dallart.
6, comma 4, laddove è prescritta lindicazione sul mandato informatico
dei responsabili dellatto e delle attività di controllo (Ragioneria
e Corte dei Conti).
Tutto il
sistema di spesa e contabile è espressamente regolato dai principi della
Teleamministrazione. Lanalisi del D.P.R. 376/94 merita uno studio
specifico ed analitico delle singole, complesse disposizioni. In questa
sede basti segnalare:
il
riferimento ai pagamenti a mezzo di titoli informatici ed accreditamenti
nei conti bancari o postali contenuto nellart. 1, commi 2 e 3,
nonché nellart. 13;
lintegrazione
nel sistema informatico della Ragioneria dello Stato e della Corte dei
Conti, prevista in via generale dal comma 4 dellart. 1. Tale integrazione
implica attività formale senza carta anche di tali organi di controllo,
come è palese negli artt. 4, comma 3; 5, comma 4; 6, comma 4, ed infine
nellart. 12, che toglie espressamente ogni dubbio su come vadano
effettuate tutte le procedure il cui contenuto sostanziale è descritto
negli articoli precedenti e che prevedono una serie di "invii"
di atti. Lart. 12 chiarisce che tutto è affidato ai sistemi informativi
e che quindi gli "invii" altro non sono che modalità di Teleamministrazione
anche nei rapporti con gli organi di controllo;
la
disciplina organica del mandato informatico, prevista in varie norme
ed in particolare negli artt. 4, 5, 6 e 16, ma soprattutto nellart.
17, che aggiunge un intero Titolo (XVI, Dei mandati informatici),
costituito da unico capitolo, comprendente gli artt. da 651 a 662, al
regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924,
n. 827);
linserimento
di dati non aventi origine nellattività della stessa Pubblica
amministrazione (art. 4, comma 3);
la
necessità di "modalità atte ad assicurare la provenienza, lintangibilità
e la sicurezza dei dati" (art. 6, comma 5). Come si è detto nel
§ precedente trattasi di problema affatto semplice, che sicuramente
darà luogo, in futuro, a regolamentazioni generali, anche, eventualmente,
in attuazione dellart. 19 dello stesso D.P.R. Il problema è strettamente
connesso a quello della firma elettronica, che il legislatore per la
prima volta sembra introdurre in termini corretti nellart. 658,
aggiunto dallart. 17 del D.P.R. 367/94 al R.D. 23 maggio 1924,
n. 827, la dove parla di accertamento della "validità dellautenticazione
elettronica".
la
necessità che, al momento delluscita dellatto dalla sfera
della Pubblica Amministrazione, possa essere necessaria una stampa di
copia su carta (art. 16, comma 8), alla cui problematica si è più sopra
accennato.
Il D.P.R.
367 rappresenta indubbiamente un notevole passo avanti nellaccelerazione
delle procedure amministrative. Introducendo in modo chiaro ed ineludibile
la Teleamministrazione in tutte le procedure di spesa pubblica, investe
un aspetto assai rilevante dellattività amministrativa.
Il D.P.R.
367 non è privo di imperfezioni: la principale riguarda lequivoco
tecnico dell"invio" di documenti informatici per il
prosieguo della procedura ed in particolare per i controlli; lespressione
è contenuta in vari articoli ed in specie nel nuovo testo dellart.
651 del R.D. 827/1924, introdotto dallart. 17 del D.P.R. 367.
Secondo i canoni di un sistema di Teleamministrazione non vengono "inviati"
documenti, ma, da postazioni remote, sullunico dossier aperto
presso lamministrazione procedente, vengono apposti i necessari
visti, pareri, assensi, ecc. .
5) Conclusioni.
Dopo queste
considerazioni ci si domanda perché mai la Teleamministrazione tarda
a decollare come realtà operativa. Perché si continua a mantenere al
servizio del cittadino, dellimpresa italiana e ed estera, potenziale
investitrice, un apparato obsoleto ed inefficiente?
La risposta
va ricercata nella eccessiva concentrazione dellattenzione dei
politici per gli aspetti monetari e contabili della gestione della cosa
pubblica. Fin dallepoca del Governo Amato, con una continuità
che ha attraversato ogni successivo governo e che sembra destinata a
durare sia in caso di vittoria della destra che della sinistra, si è
badato essenzialmente a ridurre le spese ed aumentare le entrate, dopo
avere inutilmente tentato di difendere la lira, anche svuotando le casse
della valuta estera posseduta.
Non si può
certo accantonare la politica di rigore, ma essa va attuata nella consapevolezza
che non produce ricchezza, ma si limita ad amministrarla. Prelevare
maggiori imposte significa sottrarre allimpresa capitali e moneta
spendibile ai cittadini, svuotando i negozi di potenziali acquirenti;
linnalzamento del tasso di sconto dovrebbe riattirare gli investimenti
monetari esportati e sollecitare analoghi investimenti esteri nei titoli
italiani, ma questa misura negli ultimi casi si è rivelata inefficace;
anzi, è stata interpretata dal mercato come un segnale di debolezza
del sistema, destinato a creare difficoltà nel credito allimpresa.
Gli Stati
più attenti, nei momenti di stagnazione, incrementano gli investimenti
nella ricerca e nella produttività. Fino a quando il Governo non uscirà
dalla spirale degli aggiustamenti puramente monetari o di bilancio,
affrontando invece il problema della produttività, la ripresa spontanea
sarà difficile a manifestarsi. Le politiche di rigore non possono prescindere
dalla necessità di incrementare la ricchezza prodotta, unico strumento
per risollevare leconomia e per presentarsi con le carte in regola
alla ribalta internazionale.
Per incrementare
la ricchezza vi è oggi una sola strada; o meglio, vi è una strada che,
per la sua rilevanza quantitativa e per gli spazi colmabili tra realtà
e possibilità di migliorare, fa quasi scomparire in proporzione tutte
le altre possibili inziative: occorre agire su quellimmenso apparato
che è lazienda P.A., i cui 3.700.000 addetti sono quasi il 30%
della forza lavoro dipendente italiana ed hanno probabilmente una produttività
pari ad un decimo di quanto non sarebbe possibile: un lusso che la nostra
economia non può più permettersi. La Teleamministrazione si presenta
come lunica strada per risolvere questo problema di produttività
e di costi che incidono per il 41,5% sulla spesa pubblica complessiva,
la quale a sua volta assorbe il 41,7 % del prodotto interno lordo; la
spesa per la P.A., quindi, tra costo del lavoro e spese di funzionamento,
rappresenta il 17,3% dellintero prodotto interno lordo.
Dai dati
sopra riportati si ricava che, se lItalia vuole uscire dal tunnel
in cui si trova, deve fare sì che questa enorme azienda produca servizi
in proporzione alle proprie dimensioni. Altrimenti continueremo a retrocedere
nella classifica delle Nazioni progredite.
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