1.
- Telematica ed amministrazione senza carte. Considerazioni generali
Lespressione
"teleamministrazione" significa amministrazione telematica
e si riferisce essenzialmente allattività, avente pieno valore
formale, svolta dalla Pubblica Amministrazione a mezzo di terminali
(o personal computers in prevalente funzione di terminali), collegati
ad un centro elaborazione dati. Nella prospettiva globale ogni centro
è a sua volta inserito in una rete nazionale della Pubblica Amministrazione.
Lespressione
teleamministrazione, nel senso sopra enunciato, è più specifico di quello
"teleburotica", adoperato da Frosini, V., ([11], 62), come
"riferito allimpiego delle telecomunicazioni nei rapporti
di lavoro dufficio, come le teleconferenze audiovisive".
La teleburotica, quindi, è un aspetto dellattuale sistema di amministrazione
pubblica, ancorché potenziato da strumenti moderni e dalla costituzione
di archivi elettronici o banche dei dati. (Sulle quali si veda: Anzon,
A., [2]). Nella teleamministrazione la costituzione della banca dati,
essendo un risultato automatico della stessa attività della Pubblica
Amministrazione, costituisce un prodotto indefettibile. Talune problematiche
delle banche dati in genere (ad esempio quella sulla riservatezza dei
dati personali) investono anche le banche dati prodotte dalla teleamministrazione.
Per il corretto
funzionamento di un sistema pubblico di teleamministrazione esistono
taluni problemi analoghi a quelli che si stanno affrontando nel campo
delle transazioni commerciali telematiche: per il commercio nazionale
o internazionale telematico è di primaria importanza la problematica
della standardizzazione degli atti per lattuazione dellE.D.I.
(Electronic Data Interchange: cfr. Martino, A.A., [20]); essa interessa
anche la Pubblica Amministrazione, in quanto la standardizzazione degli
atti amministrativi ne agevola in modo decisivo la disponibilità tra
differenti centri di elaborazione dati. La standardizzazione degli atti
non va confusa con la standardizzazione dei protocolli di comunicazione;
argomento questo prettamente tecnico e che in questa sede si tralascia.
La standardizzazione degli atti, invece, è da tenere presente come campo
di studio di rilevanza giuridica già attuale per il settore commerciale
e nellimmediato futuro per quello amministrativo pubblico. (Per
la problematica delle standardizzazioni, con particolare riguardo alla
CEE, si veda: Mensi, M., [22]).
La teleamministrazione
tuttora in fase progettuale costituisce unipotesi
di telelavoro di particolare importanza per il diritto amministrativo
e per la scienza dellamministrazione, in ragione della rilevanza
giuridica formale che viene riconosciuta agli atti compiuti tramite
il terminale da parte del funzionario pubblico.
Perché possa
operare un sistema di teleamministrazione è indispensabile che si sia
acquisito il principio che gli atti amministrativi siano emanati in
forma elettronica e che questo principio sia concretamente attuato.
Le tecnologie al servizio della telematica, infatti, sono in grado di
trasmettere solo messaggi elettronici. Trattare della teleamministrazione
equivale quindi ad affrontare largomento dellamministrazione
senza carta, ossia dellatto amministrativo e del procedimento
in forma elettronica, nonché della firma elettronica.
Teoricamente
si potrebbe ipotizzare di rendere disponibile a distanza, a mezzo della
rete, o più semplicemente con un telefax, copie di atti amministrativi
preventivamente redatti nella tradizionale maniera cartacea; ma, senza
il passaggio alla fase della formalizzazione degli atti in forma elettronica,
non sarebbe possibile attuare la principale caratteristica di una teleamministrazione,
e precisamente quella relativa alla nuova procedura per la produzione
dellatto finale del procedimento: unamministrazione telematica
prevede infatti che gli interventi di uffici o amministrazioni diverse
da quella che deve emettere latto finale, siano esercitati a distanza,
su di ununica pratica, impostata presso il centro elaborazione
dati di chi deve emettere il suddetto atto. (La finalità delleliminazione
delle duplicazioni, utilizzando i sistemi informatici interconnessi
è espressa dalla Circolare del Ministro Funzione Pubblica, 4 agosto
1989, n. 36928, in G.U., suppl. ord., 25.9.89, n. 224). La scelta del
luogo fisico (centro di elaborazione dati) dove deve risiedere la memorizzazione
della pratica nella quale più autorità devono intervenire non costituisce
tuttavia un problema di particolare importanza: posto che tutti i centri
devono essere collegati in rete, un qualunque centro dati della P.A.
potrebbe essere idoneo; ad esempio quello presso la cui amministrazione
linteressato è autorizzato a presentare la domanda, che non necessariamente
è la stessa che deve rilasciare il provvedimento finale.
Sulla connessione
strettissima tra teleamministrazione ed amministrazione senza carte
è vera anche la constatazione reciproca: senza la telematica non sarebbe
possibile unamministrazione senza carta, se non in misura assai
ridotta e quindi poco utile. Infatti è teoricamente ipotizzabile un
atto amministrativo elettronico, con pieno valore formale, racchiuso
in un elaboratore non collegato ad una rete di telecomunicazioni. Ma,
non appena sorge la necessità di rendere questatto disponibile
ad un altro ufficio non collegato in rete, riemerge la necessità della
carta che si era preteso di eliminare. (Esiste la possibilità, talora
utilizzata, di trasferire dati trasportando materialmente i supporti
magnetici, ma i vantaggi di un sistema basato su questa modalità di
comunicazione sarebbero alquanto ridotti).
Sembra utile
anche unulteriore chiarimento: leliminazione del supporto
cartaceo non costituisce lobbiettivo primario di un progetto di
teleamministrazione, ma un obbiettivo strumentale per raggiungere un
complesso di risultati dai quali si attende un potenziamento cospicuo
della produttività della Pubblica Amministrazione. La pulizia
estetica degli uffici, alleggeriti da mucchi di carte, non può certo
essere considerata di per sé un obbiettivo primario; neppure la riduzione
degli ingombri di archivio (il contenuto di un solo dischetto oggi può
equivalere al materiale cartaceo di uno scaffale), che pure è una esigenza
talora assai sentita, giustificherebbe, di per sé, limpegno umano
e finanziario che la trasformazione del sistema richiede. Ma i vantaggi
che derivano dalle potenzialità offerte dal nuovo sistema sono ben altre,
come si vedrà nel § 3.
2.
- Linformatica amministrativa e la sua evoluzione
2.1.
- Le fasi storiche dellinformatica amministrativa. - Prescindendo
da alcuni tentativi con tecniche che non ebbero pratica diffusione,
possiamo affermare che levoluzione della informatizzazione della
Pubblica Amministrazione è partita da una prima fase, nella quale non
era ancora nata la parola informatica; iniziò e si sviluppò negli anni
cinquanta con una tecnologia di meccanizzazione a mezzo di schede perforate:
si trattò di una fase che oggi guardiamo come pionieristica, ma alla
quale va dato il merito di avere avviato un processo di alleggerimento
del lavoro umano, quando questo non consiste in valutazioni discrezionali.
In certi settori si ebbero vantaggi effettivi.
Linformatica
amministrativa si trova oggi in una seconda fase nella quale si è verificata
una notevole diffusione degli elaboratori elettronici. (Se chiamiamo
meccanizzazione quella di cui al precedente capoverso, questa sarebbe
invece la "prima fase"). Fin dai primi anni di questa fase
dellinformazione automatica si creò il termine "informatica",
che, come è noto, deriva dalla combinazione delle espressioni "informazione"
ed "automatica" (Frosini, V., [11], 61). Dapprima entrati
in modo marginale e con potenzialità ridotte, gli elaboratori elettronici
sono oggi di quotidiano uso negli uffici: sono ritenuti irrinunziabili
nei settori della contabilità e, via via in altri, quali quelli delle
retribuzioni e delle carriere. La telematica inoltre, rendendo disponibili
collegamenti senza limiti di distanza, costituisce uno strumento di
enormi potenzialità, oggi sfruttato solo in minima parte.
Questa seconda
fase dellinformazione automatica, ossia quella attuale dellinformatica
vera e propria, ha, al pari della prima, prodotto benefici innegabili,
specie nei settori della contabilità, delle carriere e delle retribuzioni,
ma, ad onta delle aspettative, non ha determinato quel salto di produttività
che si poteva attendere dalle disponibilità fornite dal progresso tecnologico
(DElia, I., - Ciampi, C., [6]).
La terza
fase, quasi interamente da costruire, costituisce appunto la teleamministrazione;
essa viene prospettata come alternativa al sistema attuale di informatica
amministrativa, attribuendosi a questo un difetto di fondo, che ne ha
determinato la già menzionata scarsa capacità di migliorare la produttività
della P.A., ossia linutile duplicazione dellattività: oggi
gli atti sono prima formalizzati su carta e poi inseriti in un elaboratore,
affinché, a mezzo di esso, diventino anche materia prima per linformazione
automatica. A volte la duplicazione avviene in senso inverso: latto
è predisposto dallelaboratore elettronico, ma, per acquisire validità,
deve essere trasferito su carta, firmato, protocollato, ecc... Poi potrà
anche essere reinserito nellelaboratore, come notizia dellavvenuto
perfezionamento formale.
Con la terza
fase di sviluppo si generalizza invece una nuova regola, che dovrà essere
varata con riforme legislative, in parte già avviate (cfr. § 2.4), o
talora anche solo regolamentari (per gli enti dotati di autonomia statutaria):
le procedure amministrative sono formalizzate direttamente negli elaboratori,
senza la necessità di essere trasferite sul supporto cartaceo. La mancanza
di questo supporto ha portato anche alla creazione delle espressioni
dematerializzazione e smaterializzazione, in merito alle quali è stato
tuttavia rilevato che un quid di materiale esiste comunque, per le modificazioni
che la memorizzazione crea sui relativi supporti. La forma elettronica
sarebbe una particolare forma scritta (Giannantonio, E., [14], 261 ss.;
Borruso, R., [4], 218 ss.; Masucci, A.[21], 73 ss.): affermazione esatta,
ma, come rileva lo stesso Giannantonio, non sufficiente a concludere
che non sono necessarie riforme normative laddove la legge prevede la
sottoscrizione di un documento cartaceo.
La teleamministrazione
appare il logico sviluppo evolutivo, reso necessario dalla situazione
in cui versano la maggior parte delle nostre amministrazioni pubbliche.
Sviluppo consentito oggi dallesistenza di nuove tecnologie, tra
le quali acquistano particolare rilievo quelle che garantiscono la sicurezza
del sistema.
Lidea
dellatto amministrativo, del procedimento in forma elettronica
e della firma elettronica non sono infatti nuove, risalendo ormai al
maggio 1978 (Duni, G., [7]); tuttavia le iniziative furono di proposito
rallentate per effetto della constatazione che il sistema bancario di
prelevamento automatico di danaro i cui meccanismi tecnici sarebbero
stati utilizzabili per garantire lautenticità degli atti elettronici
non si dimostrarono inattaccabili da interventi criminosi. Oggi
per altro nuove tecniche, come le carte intelligenti, i dischi worm
(dischi ad alta capacità non cancellabili), la memorizzazione plurima
ed in posti distanti consentono di attuare la riforma della teleamministrazione
con la certezza di potere realizzare un sistema di garanzie superiori
a quelle dei documenti cartacei, nei quali la falsificazione è tuttaltro
che difficile. (Sui sistemi di sicurezza di un progetto di teleamministrazione,
cfr.: Pansa, A., [24]; sulle tecniche utilizzabili, Casanova, A., [5]).
2.2.
- Il superamento dellamministrazione basata sui documenti cartacei.
- Unamministrazione telematica senza carte non esclude, anzi prevede,
che che taluni atti siano riprodotti in copia su carta. Ma si tratta
di unesigenza relegata ad ipotesi assai rare. Se si approfondiscono
i vari procedimenti amministrativi, si scopre infatti che sono assai
poche carte che devono restare in mano al cittadino in via definitiva,
perché non strumentali per essere destinate ad altre amministrazioni.
Quasi tutte le altre carte che il cittadino chiede ed ottiene dalla
Pubblica Amministrazione sono documenti quali certificati, nulla-osta
o altri atti, destinati ad essere consegnati o esibiti innanzi ad altra
amministrazione.
La teleamministrazione
pertanto, nella sua portata definitiva e globale, mira da un lato a
rendere immediati i contatti tra gli uffici che oggi sono appesantiti
dalla necessità di spostare su brevi o lunghe distanze
il supporto cartaceo di pratiche più o meno voluminose; daltro
canto mira a rendere diretti i rapporti tra gli uffici tutte le volte
in cui oggi si chiede al cittadino di adoperarsi per fare avanzare il
procedimento, portando innanzi allAmministrazione che deve emanare
latto conclusivo gli atti e le documentazioni che altre amministrazioni
sono tenute a rilasciare.
Lart.
18, commi 2 e 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), stabilisce che sia la stessa P.A. a procurarsi le documentazioni
esistenti presso altre amministrazioni e necessarie per la pratica che
interessa il cittadino. Già altri ha sottolineato la mancanza dei necessari
supporti informatici e telematici per lattuazione della L. 241/90
(Mancusi, A., [19]). Ed invero sembra evidente che al di là del
disposto normativo, nella situazione attuale di funzionalità dellamministrazione
nazionale chi vorrà vedere la propria pratica procedere realmente
dovrà attivarsi per procurare tutte le documentazioni ed atti intermedi
che devono provenire da altre amministrazioni.
Il difetto
del sistema attuale di informatica amministrativa trova origine nel
fatto che gli informatici, cioè gli analisti dei problemi da risolvere
con adeguate strutture hardware e software, sono sempre stati condizionati
da ostacoli normativi considerati insuperabili. Leggi e regolamenti,
che richiedono firme, timbri, registri, sono stati sempre considerati
dati immodificabili del problema. Da queste remore è scaturito un sistema
nel quale le procedure amministrative sono rimaste identiche a quelle
precedenti lera degli elaboratori e linformatica si è affiancata
come duplicazione, secondo quanto si è già detto. Per moltissime procedure
non si è neppure pensato ad utilizzare lelaboratore elettronico
perché la mera archiviazione degli atti in copia elettronica non avrebbe
portato sostanziali vantaggi.
A fronte
dellattuale insuccesso dellinformatica nel migliorare la
produttività della Pubblica Amministrazione, si profila tuttavia la
possibilità di modificare radicalmente la prospettiva, non limitandosi
ad adattare linformatica al diritto vigente, ma modificando questultimo
per consentire allinformatica, in combinazione con la telematica,
di espandere appieno le proprie, enormi potenzialità. Guardando al futuro
prossimo dellinformatizzazione pubblica, è stato esattamente osservato
che "linformatica non è uno strumento aggiuntivo nella P.A.,
ma uno strumento di riforma" (Giannantonio, E., [15], 738).
2.3.
- I livelli di accesso. Le nuove garanzie di autenticità. La firma elettronica.
Atti e copie.
Nel nuovo
sistema, a parte le copie di documenti che escono dallambito della
P.A., per tutte le fasi procedimentali le garanzie di autenticità devono
essere diverse da quelle della perizia successiva di tipo calligrafico:
nelle procedure informatizzate le garanzie devono risiedere nel sistema
hardware e software adottato, atte a rendere del tutto impossibile (o
quasi) la creazione o la modificazione di atti se non da parte del funzionario
abilitato. Deve essere previsto un ben articolato sistema di livelli
di accesso, sia per la consultazione degli archivi elettronici, sia,
a maggior ragione, per gli interventi modificativi o decisori. Di questi
deve restare traccia, con data ed ora, nel sistema centrale ed eventualmente
nella schedina elettronica individuale.
Oggi la
tecnica è in grado di fornire sistemi di estrema sicurezza, anche a
mezzo di barriere e controlli multipli e incrociati. Una garanzia di
autenticità informatica, in quanto assoluta e generale, si rivela, nella
pratica, molto più garantista della perizia sul documento cartaceo:
essendo questultima statisticamente rarissima e meramente ipotetica,
resta relegata nellambito delle possibilità quasi del tutto astratte
e pertanto oggi lascia ampi spazi a falsi che non vengono mai scoperti.
Lordinamento
giuridico non può rinunziare ad un requisito essenziale dellattività
giuridica in genere e di quella pubblica in particolare: la sicura attribuibilità
degli atti a chi ne deve essere lautore secondo la previsione
normativa. Per gli atti su carta la garanzia è affidata alla sottoscrizione,
che trasforma una bozza di atto, ancora priva di valore, in un atto
vero e proprio. Per gli atti più importanti sono oggi necessarie garanzie
aggiuntive: sigilli particolari; autenticazioni... Ciò significa che
lo stesso legislatore si è reso più volte conto che la mera firma non
è una garanzia sempre sufficiente.
In un sistema
che accetti latto in forma elettronica va anzitutto sgombrato
il campo da ogni possibile idea che la garanzia di autenticità vada
riposta nella tradizionale firma autografa dellautore dellatto:
sul punto la dottrina è unanime (per tutti, Masucci, A., [21], 81).
Richiedere la firma autografa sulla copia cartacea sarebbe una contraddizione
intrinseca, sia con riferimento alla validità delloriginale, sia
per le copie cartacee delloriginale elettronico.
È tuttavia
indubbio che gli atti in forma elettronica potranno avere incontestato
ingresso nel nostro sistema solo a condizione che le garanzie di attribuibilità
a chi ha il potere di emanare latto siano assolute o comunque
non inferiori alle attuali garanzie del sistema cartaceo.
Il solo
abbandono del sistema cartaceo non è contrastante con i principî generali.
Ciò anche a prescindere dal DPR n. 39/1993, di cui al § 2.4. In merito
alla forma degli atti amministrativi il Consiglio di Stato ha avuto
modo di affermare che la forma scritta degli atti non è un principio
assoluto del nostro ordinamento (Sez. IV, 6 febbraio 1973, n. 92; sez.
VI, 11 aprile 1975, n. 120), bensì un principio indotto dalla necessità
di esternazione di volontà in modo inequivoco e suscettibile di controllo
(cfr., per tutte, Sez. V, 30 ottobre 1973, n. 734; sez. VI, 4 marzo
1977, n. 177; sez. V, 30 settembre 1983, n. 413). Un sistema di procedure
informatiche, che preveda comunque la trasposizione su carta di copie
degli atti che devono uscire dallambito della Pubblica Amministrazione,
appare pienamente coerente con tali principî ed esigenze.
A proposito
di controllo in sede giurisdizionale, è stato anzi osservato che la
teleamministrazione consentirebbe di porre terminali della P.A. presso
gli organi giurisdizionali, rendendo così immediata e diretta la cognizione
di tutti gli atti che oggi si richiedono con provvedimenti istruttori
(Guarino, G. [17], 12).
Alla possibilità
di rilascio di copie di atti si è già accennato; giova per altro qualche
precisazione concettuale. Si tratta della trasposizione su carta dellatto
che, in originale, risiede nella memoria di un centro elettronico. Quindi
la firma dellatto, ossia la estrinsecazione della volontà accompagnata
dallaccertamento dellidentità dellautore, è già avvenuta.
Nel momento della trasposizione su carta non vi è più una nuova manifestazione
di volontà, ma si crea una mera copia di un atto elettronico già perfetto
e quindi sarebbe assurdo richiedere una firma con la tradizionale penna
da parte del funzionario autore. In questa fase occorre solo garantire
che il documento che esce dal sistema provenga effettivamente da esso;
ma, per conseguire questa garanzia, è sufficiente che la copia su carta
sia firmata dalladdetto alla stampante, in aggiunta ad altri eventuali
accorgimenti (tipo di carta speciale; numeri identificativi, ecc...).
Ogni diversa soluzione vanificherebbe infatti lutilità del sistema
stesso di teleamministrazione pubblica.
Occorre
invece porre lattenzione sulla necessità di garantire che, nel
momento decisorio, lintervento sul terminale sia fatto dalla persona
autorizzata per quel tipo di atto. (Qui per atto deve intendersi
non solo latto amministrativo vero e proprio, firmato dal funzionario
competente per legge, ma anche latto in bozza preparato dal funzionario
di qualifica inferiore, proposto per la firma al superiore. È noto infatti
che gran parte dellattività amministrativa è svolta con predisposizione
di atti da parte di impiegati che li sottopongono allesame ed
alla firma di un superiore. Non sembra né necessario né utile rinunziare
alle nuove tecniche per questa fase procedurale preliminare).
Lidentificazione
dellautore si realizza attraverso un meccanismo che prende il
nome di firma elettronica. Tra i vari sistemi di firma elettronica il
più fattibile e garantistico sembra essere quello che si limita ad accertare
che chi immette latto nella memoria dellelaboratore sia
la persona abilitata: controllo che si può fare attraverso un sistema
combinato di codici segreti e tesserini personali (Duni, G., [10], §
3), oggi molto sofisticati. Tale accertamento di identità personale
deve risultare in chiaro nel testo dellatto. Al fine di prevenire
interventi abusivi è opportuno che non si adotti la soluzione di abilitare
i terminali al mattino, per il lavoro di tutto il giorno: sono già noti
illeciti commessi su terminali abilitati e momentaneamente non presidiati.
Deve invece essere preferita la soluzione secondo la quale loperazione
di identificazione vada confermata atto per atto (o quanto meno per
gruppi di atti approvati contemporaneamente). Altra tecnica più evoluta
potrebbe essere quella che prevede, per labilitazione del terminale,
la costante presenza del tesserino identificatore, unitamente ad un
inderogabile obbligo del funzionario di portare con sé il tesserino
anche per brevi allontanamenti dal posto di lavoro.
Meno pratici
ci sembrano i così detti controlli biometrici (impronta
digitale; fondo della retina, ecc..) compiuti dallelaboratore:
secondo alcuni studiosi tali controlli, in unottica di progresso,
potrebbero sostituire la regola della sottoscrizione (Giannantonio,
E., [14]).
La firma
elettronica non va confusa con la riproduzione a stampa del nome dellautore
dellatto amministrativo e neppure con la firma digitalizzata,
cioè riprodotta sul documento da un originale depositato. Tale ultimo
meccanismo, se fosse lunica garanzia di autenticità, sarebbe del
tutto insufficiente perché si presta a facilissime contraffazioni.
2.4.
-Realtà e prospettive di amministrazione senza carte nella pratica e
nel diritto vigente. - Nellart. 2, § mm, della L. 23 ottobre 1992,
n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale), in suppl. ord. n. 118, alla G.U. 31 ottobre
1992, n. 257, è contenuta una specifica delega al Governo, al fine di
migliorare linformatica pubblica, prevedendo anche un apposito
organismo competente per le funzioni di coordinamento, pianificazione,
garanzia di interconnessione e standards. In attuazione di tale delega
è stato emanato il D.P.R. 12 febbraio 1993, n. 39, in G.U. 20.2.1993,
n. 42, intitolato "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dellart. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Il decreto
legislativo contiene importanti norme relative alla nuova Autorità che
dovrà guidare linformatica pubblica, assorbendo le competenze
del Dipartimento della Funzione pubblica e del Provveditorato dello
Stato, e perseguendo obbiettivi, quali: lattuazione degli scopi
della L. 241/90; le standardizzazioni per garantire la comunicabilità
dei dati tra tutte le Pubbliche Amministrazioni, nessuna esclusa, anche
in armonia con le normative comunitarie; la fornitura di supporti conoscitivi
per le decisioni pubbliche; il collegamento con il sistema statististico
nazionale. Per quanto riguarda la forma degli atti, le norme più rilevanti
sono: lart. 3, primo comma, il quale prevede che "gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati";
il secondo comma prevede inoltre "...lemanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi" (informatici o telematici).
È infine rilevante, rispetto ad un progetto di teleamministrazione,
lart.5, comma 2, che prevede la promozione di progetti innovativi,
gestiti direttamente dallAutorità per linformatica.
Lapprovazione
del decreto legislativo con il riconoscimento sufficientemente
chiaro della validità degli atti amministrativi in forma elettronica
costituisce un passo avanti decisivo verso la riforma dellamministrazione
pubblica, nella direzione della teleamministrazione. È tuttavia evidente
che per lattuazione su vasta scala del progetto
è necessaria una normativa di dettaglio che preveda le garanzie di autenticità
e di sicurezza degli atti, nonché le modifiche procedurali specifiche
di ciascun procedimento amministrativo. Appare indispensabile, inoltre,
iniziare ad attuare la teleamministrazione in via sperimentale presso
unamministrazione di dimensioni medie, prima di estenderla allintera
amministrazione statale, centrale e periferica, ed agli enti locali:
ripensamenti su scelte di tecniche e procedure sono molto meno traumatiche
in un ambito non troppo vasto, anziché su tutta la Pubblica Amministrazione
nazionale.
Dopo tutte
queste premesse e dopo una fase di sperimentazione, il passaggio alle
nuove forme di amministrazione, pur con la dovuta gradualità, dovrebbe
essere reso obbligatorio, in quanto ogni isola di amministrazione
cartacea, non inserita nella rete nazionale di teleamministrazione,
creerebbe la necessità del supporto cartaceo nelle procedure per le
quali debba esservi un contatto tra questamministrazione e le
altre.
Precedentemente
al citato D.P.R. n. 39/1993 era già in vigore lart. 6-quater del
D.L. 12 gennaio 1991, n. 6: per gli enti locali autorizza "lemanazione
di atti amministrativi mediante sistemi informatici", nei quali
la firma autografa "è sostituita dalla indicazione a stampa"
ed il documento "è valido fino a querela di falso". Pur essendo
un fautore di una rapida introduzione delle innovazioni, chi scrive
ritiene che esse debbano essere tuttavia adottate con le opportune cautele;
cosa che non si riscontra nella suddetta disposizione.
È per altro
implicito che il concreto passaggio ad un sistema effettivo di informatizzazione
con valore formale, quale è la teleamministrazione, debba essere preceduto
dalle progettazioni accurate, previste dallart. 7. In sede di
progettazione dovranno essere approfonditi tutti i problemi che lart.
3 non affronta. Lart. 3 ha comunque il notevole merito di togliere
ogni dubbio di illegittimità alle innovazioni che verranno attuate con
i progetti di nuova informatica pubblica: per realizzarli non dovrà
intervenire il legislatore, ma si potrà operare con interventi regolamentari
conformi ai requisiti compatibilità ed integrazione dei sistemi, ai
sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R.
Il suddetto
D.P.R. ha assorbito le finalità che si proponeva un precedente disegno
di legge governativo, elaborato nellambito del Dipartimento della
Funzione Pubblica, intitolato "Disciplina dei processi di automazione
nelle amministrazioni pubbliche", presentato al Senato il 31 luglio
1991, rubricato sotto il n. 2952 e decaduto con il cambio di legislatura.
In esso si prevedeva espressamente la validità giuridica degli atti
amministrativi in forma elettronica.
Particolari
garanzie sono oggi previste per il rilascio automatico di certificazioni
di anagrafe e di stato civile, dovendo essere emanati decreti del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia,
per assicurare limpossibilità della contraffazione a mezzo fotocopiatori.
Lo stabilisce lart. 15-quinquies del D.L. 28 dicembre 1989, n.
415, aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 1990, n. 38. In tale
articolo sono indicati, come possibili accorgimenti anticontraffazione,
"lutilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco".
(Sul tema, cfr. Mancusi A., [19]).
Ci sembra
tuttavia in linea con i principî del progetto di teleamministrazione
e con lart. 18 della L. 241/90 che lera dei certificati
sia destinata a scomparire. È solo questione di tempi, ma, se le amministrazioni
dovranno e potranno accedere direttamente ai dati degli altri enti,
non vi sarà alcuna ragione di emettere e fare circolare tali carte.
Un moderno
sistema di teleamministrazione pubblica dovrà essere aperto anche ai
collegamenti con privati, previa ladozione di adeguate garanzie.
Nelle attività commerciali si è già avanti nellidentificazione
dei requisiti delle fatture elettroniche ai fini fiscali; esse potrebbero
essere considerate valide e quindi essere trasmesse ed accettate telematicamente
anche agli effetti di pagamenti che la P.A. deve effettuare a favore
di ditte private. Già oggi vige una normativa che prevede attività telematica
di particolari soggetti privati, con incidenza sul centro dati pubblico:
ci si riferisce alla L. 27 febbraio 1985, n. 52, artt. 16 e 20. Il primo
articolo prevede che i Ministri di Grazia e giustizia e quello delle
Finanze emanino decreti che disciplinino la consegna alla Conservatoria
delle note di trascrizione su supporto magnetico ovvero linoltro
a mezzo di collegamenti telematici. Lart. 20 prevede lattuazione
della possibilità di interrogare a distanza il sistema informatico delle
conservatorie dei RR.II. Le suddette disposizioni hanno trovato attuazione
normativa nel Decreto Min. Finanze 10.10.1992, in G.U., 16.12.1992,
n. 295.
Anche in
assenza di specifiche fonti di livello legislativo, i dipendenti ed
i pensionati pubblici hanno potuto constatare che i modelli 101 e 201
automatizzati, emessi dalle direzioni provinciali del Tesoro, a partire
dal 1985 (redditi 1984) sono emessi senza firma autografa, ma con lindicazione
a stampa del nome del Direttore e di un codice che consente di controllare
immediatamente la posizione ed i dati relativi. Questi atti furono autorizzati
da apposite disposizioni di carattere generale del Ministro delle finanze.
Altro esempio che viene evidenziato è quello dei certificati elettorali,
interamente redatti a stampa (Masucci, A., [21], 82) ed un ricorso ad
analogia è invocato con richiamo degli artt. 2705 e 2706 cod. civ.,
che ammettono lefficacia probatoria del telegramma (Borruso, R.,
[4], II, 225; Masucci, A., [21], loc. ult. cit.) Altro richiamo pertinente
è la dematerializzazione dei titoli del debito pubblico, che da molti
anni non vengono più stampati (Oppo, G., [23]).
Si tratta,
come si vede, di semplici spunti normativi; a volte basati su fonti
secondarie (circolari), a volte contenuti in leggi che in qualche caso
appaiono anche troppo azzardate. La teleamministrazione, se da un lato
costituisce un obbiettivo più ambizioso, dallaltro richiede studi
e sperimentazioni che prevengano possibili inconvenienti, primi fra
tutti i reati informatici.
Per concludere
queste considerazioni, va menzionato il sistema Guritel del Poligrafico
dello Stato, che mette a disposizione dei cittadini la Gazzetta Ufficiale
in via telematica attraverso le reti Itapac e Videotel. Liniziativa
merita di essere segnalata perché questa banca dati ha la particolarità
di non contenere copie, ma originali; tecnicamente infatti la Gazzetta
Ufficiale viene composta elettronicamente (esattamente come per gli
atti amministrativi in un sistema di teleamministrazione) e messa in
rete addirittura in anticipo rispetto alla stampa. La stampa è quindi
un posterius, derivato dalla memorizzazione elettronica. Va tuttavia
detto che lattuale normativa conferisce valore di fonte di cognizione
solo alla pubblicazione tradizionale, mentre si è auspicato che tale
valore possa essere acquisito anche dalla distribuzione telematica (Cfr.:
Duni, G., [8]; Genghini, M, [13]).
Meno rilevante
è lart. 22, della L. 7 agosto 1990, n. 241: nel primo comma si
stabilisce il diritto di accesso del cittadino ai documenti amministrativi
e nel secondo comma è detto che "si considera documento amministrativo
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati
dalle Pubbliche Amministrazioni, comunque utilizzati ai fini dellattività
amministrativa". Con la suddetta disposizione il legislatore non
riconosce il valore formale di atti emessi in forma "elettromagnetica
o di qualunque altra specie", ben potendosi la norma riferire alla
riproduzione di atti aventi in originale una diversa forma. In realtà
lart. 22 citato ha come scopo non il riconoscimento di nuove forme
di atti amministrativi, ma il diritto di accesso a "documenti",
riproduzioni ed originali, di qualunque natura essi siano.
3.
- La teleamministrazione come strumento per un complesso di risultati
innovativi
3.1.
- Premessa. Teleamministrazione e L. 7 agosto 1990, n. 241. - Come si
è già accennato, la teleamministrazione non ha per scopo leliminazione
delle carte, come obbiettivo fine a se stesso, ma, attraverso un sistema
basato sugli atti in forma elettronica e su di una rete telematica,
persegue un complesso di obbiettivi atti a rendere lamministrazione
pubblica più efficiente e produttiva di nuovi e migliori servizi per
il cittadino.
Nelle pagine
precedenti si sono già enunciati i beneficî della grande riduzione degli
spazi necessari per gli archivi, del superamento della necessità di
spostare le pratiche da unamministrazione allaltra, delleffettiva
possibilità di attuare lart. 18 della L. 241/90, relativo allonere
della P.A. procedente di procurarsi i documenti esistenti pressi altre
amministrazioni. Ma i vantaggi del sistema sono molto più consistenti
e numerosi.
Anzitutto
va detto che lintero complesso degli obbiettivi di modernità perseguiti
dalla L. 241/90 appaiono raggiungibili solo a patto di creare unamministrazione
efficiente, soprattutto dal punto di vista informatico. Trasparenza,
responsabilità, diritto di accesso, anche se teoricamente slegati da
un sistema informatico globale, lo sono sul piano della concreta e piena
attuabilità. Si pensi alleventualità che i cittadini decidano
di chiedere con frequenza laccesso ai documenti: le loro richieste,
nellattuale situazione, rischierebbero di paralizzare la P.A.
oppure di restare inevase. In un sistema di teleamministrazione il soddisfacimento
di ogni richiesta non impegnerebbe più di qualche minuto un impiegato
addetto ad un terminale; le risposte verrebbero in tempo reale, senza
rovistare in incartamenti e senza intralcio per la normale attività
amministrativa.
Per quanto
si possa sforzare la fantasia, è tuttavia impossibile prevedere tutte
le utilità aggiuntive che potranno essere attuate a seguito dellintroduzione
della teleamministrazione, ossia che deriveranno dal solo fatto che
tutta lattività è memorizzata e telematicamente disponibile in
ogni ufficio amministrativo italiano: la pratica suggerirà sotto molti
aspetti soluzioni migliorative della organizzazione del lavoro e certamente
la fantasia che può essere consentita oggi sarà superata dalla realtà.
Lesposizione sintetica che segue non vuole essere quindi altro
che una esemplificazione di talune utilità che a priori si possono ipotizzare.
3.2.
- Lincrementabilità dei così detti atti amministrativi automatizzati.
Discrezionalità ed automatismi. - In un sistema di teleamministrazione
a regime non vi sono più dati indisponibili per loperatore
pubblico, se questi dati consistono in atti o documenti prodotti o giacenti
presso archivi (elettronici) di una qualunque amministrazione. Una delle
più importanti conseguenze che discendono da questo fatto consiste nellenorme
ampliamento della possibilità di affidare allelaboratore il collegamento
di quei dati dai quali la legge fa discendere delle conseguenze vincolate.
Sul piano della teoria degli atti amministrativi si pone quindi la necessità
di una meditazione sulla natura di tutta questa grande e crescente massa
di "atti amministrativi automatizzati" (per unapprofondimento
sul tema, cfr.: Usai, A., [25]).
Già considerando
i pochi esempi esposti nel § 2.4, emerge ictu oculi linutilità
della indicazione a stampa di un nome e cognome di un funzionario, che,
non avendo preso nessuna effettiva decisione in merito allatto,
non ne può essere considerato il reale responsabile.
Per una
corretta impostazione del problema è necessario distinguere gli atti
discrezionali da quelli che oggi sono definiti vincolati e che domani
(ed in parte già oggi) sono quindi affidabili interamente ad un elaboratore
elettronico. Nella redazione di un atto discrezionale lidentificazione,
anche in chiaro, dellautore è requisito irrinunziabile per lattribuzione
della paternità delle scelte e per le conseguenti responsabilità;
viceversa per la mera deduzione automatica di conseguenze vincolate
da premesse esistenti, lelaborazione automatica del computer non
può implicare alcuna responsabilità personale di alcun funzionario la
cui firma fosse comunque prevista a stampa. È stato anche sottolineato
che la moderna tendenza è quella di rendere lazione amministrativa
sempre più vincolata a parametri, con soppressione dei margini di discrezionalità.
Ciò anche al fine specifico di consentire una più vasta gamma di atti
emessi automaticamente dallelaboratore (con riferimento alla Germania:
Losano, M.G., [18], 399 ss. e 409 ss.; si veda anche Masucci, A., [21],
26 ss.).
Ferma ed
indiscutibile la sostanziale irresponsabilità del funzionario la cui
firma apparisse a stampa in calce ad atti completamente automatizzati,
va affrontata la questione concettuale della natura giuridica di queste
mere deduzioni automatiche: attualmente operazioni di puro riscontro,
completamente vincolato, possono essere chiamate "atti" fin
quando vi sarà unattività umana, ancorché limitata ad operazioni
quali riscontri e conteggi. Quando questa attività non esisterà più,
appare alquanto dubbia la qualifica di atto (Contra: Masucci, A., [21],
63 ss.), nonché limputazione di esso al capo di un ufficio, imputazione
che sarebbe una pura ed inutile formalità di scritturazione. La vera
responsabilità della deduzione automatica di conseguenze vincolate,
comunque, non può che ricadere su due diversi responsabili: su colui
che ha immesso i dati nel computer e su colui che ha approntato il software,
cioè il programma di elaborazione; la responsabilità del capo dellufficio
potrà entrare in gioco solo sotto il profilo della collaborazione allorganizzazione
del sistema. Una eventuale responsabilità del dirigente, fondata su
di un preteso omesso controllo dei dati e delle conseguenti deduzioni
automatiche, compiute dallelaboratore nei singoli, innumerevoli,
atti, sarebbe puramente oggettiva e pertanto inopportuna
e di dubbia legittimità costituzionale.
È ovvio,
comunque, che conformemente ai principî enunciati dalla giurisprudenza
in materia il cittadino è tutelato dalla responsabilità dellente
pubblico, per laccertamento della quale non è necessaria la previa
individuazione di un determinato funzionario colpevole.
Per completezza
va anche detto che molti atti sono vincolati sotto taluni aspetti e
discrezionali sotto altri. In tali casi le considerazioni che precedono
sulle deduzioni automatiche computerizzate vanno riferite alla parte
vincolata dellatto e quelle sulla responsabilità dellautore
alla parte discrezionale. In sostanza al terminale del funzionario si
presenterà un atto in fieri già completo di tutte le deduzioni automatiche
e pronto per lesercizio del potere per la parte di discrezionalità.
È evidente che ogni discorso di responsabilità potrà essere fatto solo
per questultimo profilo e non per la parte vincolata, predisposta
dallelaboratore.
Lo stesso
dicasi per gli atti più ampiamente discrezionali, che il sistema prospetta
alla decisione del funzionario con un corredo di dati di cui non ha
la responsabilità. Se i dati sono errati ne discenderà un atto illegittimo,
ma la responsabilità sarà esclusivamente del responsabile dei dati medesimi.
3.3.
- Levidenziamento delle disfunzioni procedurali. - Premesso
che il progetto di informatizzazione di terza fase si presenta come
"neutrale" rispetto alla sostanza degli atti, alle competenze
e ad ogni procedura, esame e parere necessario per lemanazione
dellatto conclusivo, lincanalamento delle procedure in modo
informatico non mancherà di rendere più palese le incongruenze e le
inutilità di certe fasi del procedimento, che oggi si intrecciano e
si confondono nelle disfunzioni aventi la loro origine in cause non
riconducibili alle normative procedimentali. Da questo evidenziamento
discenderà un pressante incentivo ad attuare modifiche normative di
sostanza. Per esempio: la classica firma dellorgano di vertice
dellamministrazione si rivelerà sempre più come una formalità
superflua, posto che di fatto tutto il problema è esaminato dallautorità
inferiore. Come si vedrà nel § seg., con linformatizzazione di
terza fase, le procedure prevederanno laccodamento automatico
degli atti presso lufficio che deve completare liter in
via conclusiva o ulteriormente interlocutoria. Ebbene, nulla impedirebbe
di stabilire di rendere automatico che, per certe tappe notoriamente
divenute puramente formali - trascorsi 10 giorni - la pratica prosegua
senza avere più bisogno della firma (elettronica) dellautorità.
Questa pertanto, se ne ha voglia e possibilità, può interferire nella
sostanza dellatto, assumendosene le responsabilità (e si presume
che lo faccia nelle ipotesi di maggiore importanza); altrimenti può
lasciare passare i dieci giorni di cui sopra e latto si perfeziona
con la sola responsabilità di chi lo ha effettivamente redatto. (Potrebbe
anche essere previsto un intervento dellautorità in questione
che, prima ancora dei dieci giorni, ne disponga leseguibilità
senza ingerenza, cioè con sola responsabilità del funzionario che ha
preparato latto).
3.4.
- Il protocollo individuale dei singoli funzionari. - In varie amministrazioni
si sono impostati protocolli interni cartacei, ma i risultati
ai fini di una responsabilizzazione individuale sono stati scarsi,
anche perché non si è potuti andare al di là di protocolli di ufficio,
il quale è di regola composto da più impiegati. Un sistema di teleamministrazione
prevede che ogni procedura si svolga attraverso successivi interventi
telematici su ciascuna pratica. Ultimato il proprio intervento, il funzionario
(ovvero il sistema, quando non vi sono alternative) la indirizza a chi
deve agire dopo di lui; se questi è un capo di ufficio, potrà a sua
volta limitarsi a reindirizzare la pratica in fase di ripartizione del
lavoro.
Il sistema
allerta il funzionario che deve operare successivamente, accodando automaticamente
la nuova incombenza alle precedenti. Questo accodamento automatico del
lavoro significa anche protocollo individuale del complesso delle pratiche
che pervengono o passano per quel determinato dipendente pubblico; esso
costituirà un essenziale presupposto della cennata trasparenza della
Pubblica Amministrazione, prevista dalla L. 241/90, anche sotto il profilo
della individuazione del responsabile del procedimento (artt. 4 e segg.).
Discende da questa innovazione uno stimolo importante verso ciascun
dipendente pubblico a non apparire il punto di stasi delle procedure
e potrà anche essere premiata la produttività accertata obbiettivamente
dallelaboratore.
3.5.-
La riduzione dei casi di disparità di trattamento. (In tema, cfr.: Masucci,
A., [21], 6). La computerizzazione delle procedure condurrà ad una standardizzazione
inizialmente formale (lavoro su "maschere" tipo per ciascuna
categoria di atti) e via via sempre più sostanziale, sulla base di esperienze
di casi precedenti: il provvedimento potrà cioè essere formulato anche
sulla base di parti di testo predisposte per le varie soluzioni da dare
al caso; potranno infine, talora in via di fatto, ma anche formalmente,
con interventi normativi, essere ridotte le sfere di discrezionalità
amministrativa, per consentire un maggiore spazio alle procedure completamente
automatizzate, secondo quanto si è già detto nel § 3.2.
Anche al
di là di questa evoluzione e di questi perfezionamenti specifici, la
sola possibilità di facile richiamo da banca dati dei precedenti simili,
per esaminare i criteri discrezionali usati, renderà evitabile la disparità
colposa e più controllabile quella dolosa. Salva sempre la possibilità
di mutamenti di indirizzo, purché palesi e motivati, secondo quanto
già attualmente consentito.
3.6.
- Altre utilità discendenti dal sistema.
- Controllo
preventivo e tipologico degli atti, al fine di eliminare tutti gli errori
rispetto allo standard, predefinito sulla base delle norme legislative,
regolamentari o di prassi consolidate. La standardizzazione quando
ben adoperata è motivo di ordine interno e di chiarezza verso
lesterno. In tale ottica si pongono sia gli schemi pre-definiti,
sia le formule già studiate per atti di un certo tipo ricorrente, di
cui si è già detto nel § prec. Si crea inoltre un deterrente nei confronti
di chi volesse operare in modo disinvolto o comunque non conforme alle
regole (Antocicco, S., [2]).
- Facilità
di ricerca di ogni documento: dalla ricerca per parole libere; alla
ricerca per parole chiave (cioè predeterminate in una particolare intestazione
o classificazione); restringimento della ricerca per date, per tipo
di atto o sotto altri canali; ricerche su dati multipli, incrociati
ed anche incompleti.
- Statistiche.
Possibili statistiche di ogni tipo in tempo reale: generali e settoriali.
Particolare importanza assumerebbero le statistiche locali volte ad
individuare i carichi di lavoro, ai fini di una migliore utilizzazione
del personale. Chi opera ad alti livelli di responsabilità può disporre
di informazioni aggregate in tempi molto brevi e può prendere quindi
decisioni più tempestive ed efficaci (Antocicco, S., [2]; Masucci, A.,
[21], 7; DPCM 15 febbraio 1989, [in premessa]; Circolare Ministro Funzione
Pubblica, 4 agosto 1989, n. 36928. Art. 1, comma 2, lett.c, D.P.R. 12
febbraio 1993, n. 39).
- Organizzazione
del lavoro. Sono possibili numerose innovazioni. Ad esempio: una volta
individuato come criterio di produttività la quantità di lavoro e non
lorario di ufficio, potrebbe essere autorizzato anche il lavoro
a domicilio tramite un terminale.
- Apertura
del sistema ai privati. Si è già accennato ad alcune fattispecie (fatture
elettroniche; rapporti telematici con le conservatorie dei RR.II). Qui
è bene ribadire che gli sviluppi futuri potranno incrementare notevolmente
i rapporti diretti tra privati e sistema di teleamministrazione, con
vantaggi per entrambi: per la P.A. che non deve coordinare carte private
con procedure pubbliche non più cartacee; per il privato che evita tutti
gli attuali inconvenienti: recarsi presso un ufficio, a volte in città
diversa, vincolarsi ad orari, sottostare a file e perdite di tempo;
un vantaggio congiunto per P.A. e privato può derivare dal sistema che,
opportunamente predisposto per un controllo automatico degli errori
formali, se riscontra irrigolarità, rifiuta lintervento del privato,
fornendogli automaticamente spiegazioni.
- Presenza
del pubblico dipendente nel proprio ufficio. Quando le necessità di
contatto fisico tra gli uffici si riducono al minimo e si comunica tramite
reti telematiche, limpiegato non avrà motivo di essere assente
dalla propria stanza per ragioni di servizio. Conseguentemente anche
le assenze abusive, non potendosi più confondere con quelle giustificate,
si ridurranno sensibilmente.
- Motivazione
del personale dipendente pubblico nellespletamento del proprio
lavoro. La partecipazione ad un sistema innovativo moderno e guidato
da elaboratori, renderà i pubblici dipendenti consapevoli di essere
partecipi di un"azienda" moderna e non più di unorganizzazione
universalmente additata come il massimo dellinefficienza.
- Impossibilità
di perdita di documenti, attraverso memorizzazioni plurime, in sedi
diverse, con tecnologia "worm" (dischi ad alta capacità, non
riscrivibili).
- Ordine
dellarchivio, non affidato alla buona volontà del singolo, ma
studiato ed automatizzato da sistemisti in via generale.
- Trasformazione
di molti procedimenti in atti complessi. Questo aspetto, posto a chiusura
del presente paragrafo, costituirà un campo di studio che si apre ai
cultori del diritto amministrativo. La rapidità delle operazioni di
intervento delle diverse autorità competenti nellemanazione dellatto;
la nuova tecnica amministrativa, che consiste nellincidere a distanza
su di ununica pratica, renderanno possibili emanazioni di atti
che nel loro stesso testo contengano i predetti interventi, oggi normalmente
emanati in forma di atti autonomi, facenti parte di un procedimento.
Gli atti complessi tenderanno quindi a prendere il posto delle procedure
in senso stretto, ossia delle sequenze di atti.
4. - Problemi
relativi al passaggio dal sistema attuale alla teleamministrazione
4.1.
- Laccettazione del nuovo sistema da parte dei dipendenti pubblici.
- Ogni innovazione che incide su vecchie abitudini incontra difficoltà
più o meno gravi sotto il profilo dellaccettazione. Linnovazione
informatica non ha fatto né farà eccezione; anzi sembra lecito affermare
che abbandonare la carta ed il sistema di scrittura in uso da migliaia
di anni può apparire quasi contro natura, poiché sostituisce
un quid di tangibile e materiale con una alternativa che appare evanescente,
sfuggente, non controllabile e perdibile. La psicologia applicata alla
scienza dellamministrazione deve tendere a risolvere i problemi
puramente mentali. Tali sono quelli relativi allaccettazione dei
sistemi informatici e della teleamministrazione in particolare, dato
che le riluttanze non sono fondate su ragioni obbiettive. Infatti con
le tecnologie della sicurezza informatica oggi possibili (Pansa, A.,
[24]), il documento informatico è più sicuro di quello cartaceo.
Quanto allabitudine
alla carta, essa, che innegabilmente esiste in tutti noi, diminuirà
pian piano; nel frattempo luso non ne è interdetto: con la stampante
annessa al terminale si possono trasferire su carta copie di documenti,
al fine di leggerli meglio, anche in corso di elaborazione, correggerli
e riportare nella sede elettronica le correzioni apportate.
Una differenza
sostanziale tra lattuale informatica amministrativa e la teleamministrazione,
dal punto di vista del dipendente pubblico, consiste nel fatto che la
prima non è così generalizzata da non consentire a chi fosse proprio
refrattario ad un monitor e ad una tastiera di lavorare in modo tradizionale,
eventualmente cambiando ufficio. Nella teleamministrazione non saranno
ammesse eccezioni. Tuttavia, sia per evitare queste forme di rigetto,
sia per una migliore funzionalità del sistema, la teleamministrazione
dovrà essere gestita da un software così detto "amichevole",
il cui massimo obbiettivo dovrà essere la possibilità di uso del terminale
senza la necessità di manuali: sarà il sistema, attraverso lo schermo
del monitor, che guiderà il dipendente pubblico verso la sostanza delle
procedure amministrative.
4.2.
- Il collegamento della documentazione cartacea esistente alle nuove
procedure. - Rispetto a varie obbiezioni che la teleamministrazione
può incontrare da parte di chi è timoroso di affrontare cambiamenti,
forse lunica cui è bene riconoscere un peso rilevante, è quella
relativa alla difficoltà che si incontrerà nella fase di passaggio dalle
procedure cartacee a quelle di teleamministrazione. Il problema tenderà
a decrescere di importanza man mano che la teleamministrazione entrerà
a regime, poiché più il tempo passa meno frequenti saranno le necessità
di ricorrere a documentazioni pre-riforma. Certamente per i primi anni
tali necessità saranno frequenti ed i benefici del nuovo sistema non
si potranno cogliere con immediatezza, in quanto il lavoro telematico
sarà spesso interrotto dalla necessità per loperatore di spostarsi
dal terminale per accedere al tradizionale archivio cartaceo.
Per rendere
più veloce il conseguimento dei vantaggi della teleamministrazione si
possono adottare taluni importanti accorgimenti, quali la memorizzazione
di dati preesistenti (in taluni settori lo si è già fatto, come per
i dati anagrafici dei cittadini, le posizioni di carriera dei dipendenti,
ecc...); taluni vecchi documenti, inoltre, potrebbero essere memorizzati
sotto forma di immagine ad opera di appositi scanners e collegati opportunamente
ad una particolare procedura ovvero inseriti in una banca dati nellambito
della quale diventino rintracciabili in tempo reale.
La difficoltà
del collegamento del vecchio mondo cartaceo con quello nuovo telematico
è stata riconosciuta anche dal Ministro pro-tempore per la Funzione
Pubblica (Gaspari, R., [12], 8), che per altro ha indicato la necessità
che essa sia affrontata con decisione, al fine di superarla il più rapidamente
possibile.
5. - Fonti
normative
Il riferimento
di partenza, dal punto di vista normativo, per la svolta telematica
dellinformatica publica è lart. 2, § mm, della L. 23 ottobre
1992, n. 421, in suppl. ord. n. 118, alla G.U. 31 ottobre 1992, n. 257
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), in base al quale il Governo è autorizzato a "al
fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di
acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione
dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di
efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire
ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative
e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche
al fine di garantire linterconnessione dei sistemi informatici
pubblici".
In base
alla suddetta delega è stato pubblicato il D.P.R. 12 febbraio 1993,
n. 39, in G.U., 20.2.1993, n. 42. [Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dellart.
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421], di contenuti
ampiamente innovativi, secondo quanto riferito, supra, nel § 2.4.
Essendo
la teleamministrazione unistituto ancora da attuare, è possibile
citare solo poche altre fonti, che attengono ad aspetti particolari.
Per la stessa informatica giuridica, concetto già consolidato nella
cultura corrente, le fonti sono scarse, come sottolinea Giannantonio,
E., [16], § 10, cui si rinvia.
Sulleliminazione
delle duplicazioni, utilizzando i sistemi informatici interconnessi:
Circolare Ministro Funzione Pubblica, 4 agosto 1989, n. 36928 - Suppl.
ord. G.U. 25.9.89, n. 224.
Sulle
standardizzazioni: Circolari Ministro per la Funzione Pubblica: 21 maggio
1990, n. 51223, in Suppl. ord. G.U. 30 maggio 1990, n. 124 e 6 maggio
1991, n. 74652, in G.U. 14.5.1991, n. 111. DPCM 15 febbraio 1989, in
G.U. 10.3.1989, n. 58, art. 1.
Sullemanazione
di atti amministrativi mediante sistemi informatici da parte degli enti
locali: D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 6-quater, aggiunto dalla L.
di conversione 15 marzo 1991, n. 80.
Sulle
certificazioni anagrafiche automatizzate: D.L. 28 dicembre 1989, n.
415, art. 15-quinquies, aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio
1990, n. 38.
Sui
collegamenti telematici tra privati e conservatorie dei RR.II: artt.
16 e 20 della L. 27 febbraio 1985, n. 52; Decreto Min. Finanze 10.10.1992,
in G.U., 16.12.1992, n. 295.
Sullutilità
delle aggregazioni di dati e delle statistiche per una migliore azione
pubblica: DPCM 15 febbraio 1989, cit., (in premessa); Circolare Ministro
Funzione Pubblica, 4 agosto 1989, n. 36928, cit.; Art. 1, comma 2, lett.c),
D.P.R 12 febbraio 1993, n. 39, cit.